Il giudice di pace di Catanzaro ha annullato, per insussistenza dei presupposti, il provvedimento di sospensione della patente di guida del ricorrente, disposto per essersi rifiutato di sottoporsi al test tossicologico

La vicenda

Il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza emessa dal Prefetto con la quale gli era stata applicata la misura cautelare della sospensione della patente di guida, ex art. 223 CdS, conseguente alla violazione dell’art. 187, comma 8, CdS, per essersi rifiutato di sottoporsi al test tossicologico, deducendo l’inesistenza dei presupposti di fatto.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere stato fermato dai Carabinieri, mentre era alla guida della sua autovettura. Gli agenti, dopo aver proceduto alla perquisizione dell’autovettura, lo sottoponevano a perquisizione personale sulla pubblica via; stessa operazione veniva eseguita sull’altro passeggero, ma senza trovare alcuna sostanza stupefacente. Successivamente, ritenendo l’agitazione del ricorrente dovuta alla assunzione di sostanze psicotrope, li invitavano a seguirli in ospedale per effettuare il test tossicologico.

Ma il ricorrente, spaventato e turbato dalle misure adottate nei suoi confronti, opponeva il suo rifiuto.

La Suprema Corte, in merito, ha statuito che “il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento sanitari sull’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187, comma quinto CdS, è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio”. Nella specie, la Corte di cassazione (Cass. n. 12197/2017) aveva ritenuto illegittima l’intimazione all’imputato di farsi accompagnare presso una struttura sanitaria, non avendo gli operanti effettuato preventive prove attraverso strumentazione portatile e non essendo stati esplicitati altri elementi che lasciassero ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanza stupefacenti”.

La decisione

Nel caso in esame, per il giudice di pace calabrese, la perquisizione aveva indotto il ricorrente ad agitazione e timore, scambiati per una forma di alterazione, ma che in realtà, non vi erano evidenti ragioni per procedere al test tossicologico.

I Carabinieri, al momento in cui avevano fermato il veicolo, non avevano immediatamente intimato al ricorrente di sottoporsi al test, come avrebbe richiesto uno stato di alterazione evidente. Ciò accadeva soltanto dopo l’esito negativo della perquisizione, confondendo la conseguente comprensibile agitazione di quest’ultimi, per un sintomo della assunzione di stupefacenti. Ed inoltre, non avevano proceduto ad effettuare il controllo preliminare con strumentazione portatile.

Per tutte queste ragioni, è stato ritenuto giustificato il diniego opposto dal ricorrente, almeno per errore scusabile, ai sensi degli artt. 47 e 51 C.p.; e, in definitiva, il provvedimento cautelare adottato è stato annullato per insussistenza dei presupposti.

La redazione giuridica

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