Nel caso in cui l’avvocato assista la stessa parte in una pluralità di cause che, pur se aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, non siano state riunite, la liquidazione degli onorari deve essere effettuata separatamente, in relazione a ciascun procedimento

La condanna al pagamento degli onorari

La ricorrente aveva impugnato la decisione della corte d’appello con la quale era stata condannata al pagamento di 1.000,00 euro a titolo di onorari professionali, a fronte di due ricorsi di contenuto identico, entrambi proposti contro due sentenze gemelle delle Sezioni Unite. A sua detta, l’identità dell’oggetto dei due giudizi e delle difese spiegate, avrebbe dovuto comportare, in sede di estinzione dei processi, la liquidazione di un unico onorario, oppure una sua forte riduzione, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, commi 2 e 4.

La norma che viene in rilievo è il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione degli onorari per la professione forense ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6).

Esso, al comma 2, così dispone: “Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20% fino ad un massimo di 10 soggetti, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi 10, fino ad un massimo di 20. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti.

L’art. 4, comma 2, ricalca la lettera del precedente D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 5, comma 4, e, prima ancora, del D.M. 5 ottobre 1994, art. 5.

Le sentenze della Cassazione che si sono espresse sull’interpretazione delle norme citate hanno affermato che presupposto necessario affinché possa liquidarsi un unico onorario, aumentato in misura percentuale in ragione del numero delle parti assistite o del numero delle controparti, è che vi sia un unico processo o più processi che, benché separatamente introdotti, siano stati successivamente riuniti (Cass. 20/9/2017, n. 21829).

Diversamente, nel caso in cui l’avvocato assista la stessa parte in una pluralità di cause, che, pur se aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, non siano state riunite, la liquidazione degli onorari deve essere effettuata separatamente, in relazione a ciascun procedimento: deve, cioè, escludersi che l’onorario relativo alla seconda causa (ed a quelle eventualmente successive) possa essere determinato nella misura del 20% di quello già liquidato per la prima di esse che sia stata definita, o nella quale il giudice abbia casualmente provveduto ad emettere il primo provvedimento di liquidazione.

Le pronunce di segno contrario – hanno aggiunto gli Ermellini – non risultano persuasive, al cospetto del chiaro tenore letterale della norma e di un’interpretazione che tenga conto dell’evoluzione storica delle disposizioni.

Entrambi questi criteri convergono nel senso di delimitare l’ambito applicativo della norma al solo caso in cui l’avvocato assicuri la difesa di più parti (o, al caso simmetrico, in cui la difesa riguardi un solo soggetto contro più soggetti) all’interno dell’unica causa o di più cause riunite.

Il rimborso delle spese documentate e generali

Il D.M. n. 55 del 2014, art. 2 prevede, inoltre, che all’avvocato spetti, oltre al compenso, il rimborso delle spese documentate e di una somma per rimborso spese forfettarie, di regola, nella misura del 15% del compenso totale.

Al riguardo la Corte di Cassazione, ha chiarito che per spese documentate devono intendersi tutte quelle rese necessarie dal processo, come il contributo unificato, le marche da bollo necessarie durante il procedimento, i compensi versati al consulente di parte, e tutti gli esborsi per i quali è previsto un documento specifico che ne attesti l’esborso e l’ammontare.

Diverso è il rimborso c.d. forfetario delle spese generali, che costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e che spetta automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, da ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente.

Come si evince dalla relazione illustrativa al Decreto Ministeriale, “la previsione di tale rimborso mira a ristorare il professionista di quelle voci di spesa (ad esempio quelle relative alla gestione dello studio) che sono effettive ma non documentabili“.

Esse attengono a costi di carattere generale, nel senso che non sono strettamente inerenti alla singola pratica ma rientrano nelle spese necessarie per la conduzione dello studio (come stipendi dei dipendenti, assicurazione professionale, utenze, materiale di cancelleria, ecc.).

Le altre spese

Vi sono tuttavia altre spese, diverse tanto da quelle generali quanto da quelle documentate, che sfuggono ad precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (si pensi ad esempio, agli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l’ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi dalle spese di viaggio e trasferta indicate nel D.M. n. 55 del 2014, art. 27, ai costi per fotocopie, per l’invio di mail o per comunicazioni telefoniche inerenti al processo e sostenute al di fuori dello studio): per esse, in ragione della loro variabilità e scarsa rilevanza economica, nonché per l’assenza di documenti fiscali che ne attestino l’esborso, sarebbe oltremodo difficile chiedere uno specifico rimborso.

L’impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il preciso ammontare di tali costi, unita alla considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l’id quod plerumque accidit, rende pertanto necessaria la loro liquidazione in via equitativa.

La redazione giuridica

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