È stato rigettato in via definitiva, il ricorso proposto da un avvocato per il recupero dei propri onorari professionali. La Corte di Cassazione ha ritenuto non efficace l’intervenuta cessione del credito da parte del proprio cliente

La vicenda

All’origine della vicenda vi era un giudizio intentato da un avvocato contro il suo cliente per il pagamento degli onorari difensivi.

Il convenuto era un architetto difeso in un processo penale per un reato connesso al suo ruolo di componente della commissione edilizia di un comune.

Costituitosi davanti al Tribunale di Palmi, l’architetto chiamava in garanzia il comune per essere tenuto indenne di quanto avrebbe dovuto corrispondere, in ipotesi, al suo difensore.

All’esito del giudizio, il Tribunale riconosceva il diritto dell’avvocato al pagamento degli onorari, ma dichiarava inammissibile la domanda dell’architetto volta a farsi rimborsare dal comune, in quanto egli aveva mutato l’originaria domanda di rimborso in domanda di risarcimento da mandato (art. 1720 c.c.).

La cessione del credito

Passata in giudicato tale sentenza, l’architetto cedeva il credito vantato nei confronti del comune all’avvocato, il quale, non ottenendo pagamento, agiva nuovamente in giudizio, questa volta contro l’ente.

In primo grado il Tribunale riconosceva l’efficacia della cessione del credito tra architetto e comune e pertanto, condannava quest’ultimo a corrispondere la relativa somma al difensore.

La Corte d’appello di Palmi riformava la sentenza ritenendo non accertato alcun credito. Se, infatti, da una parte, la cessione era del tutto priva di causa, non essendovi alcun credito certo da poter essere ceduto, in quanto il giudizio nel quale l’architetto aveva chiesto l’accertamento della sua esistenza, si era concluso con la dichiarazione di inammissibilità della relativa domanda e perciò, egli non avrebbe avuto alcuna legittimazione a farlo valere; dall’altro lato, ove anche la cessione avesse avuto ad oggetto un credito accertato, non sarebbe stata valida per difetto di forma, poiché essendo debitore un ente pubblico, si sarebbe dovuta fare per atto pubblico.

La Terza Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 28002/2019) ha confermato la decisione della corte territoriale perché coerente e immune da vizi.

I giudici della Suprema Corte hanno infatti osservato che nel caso in esame, la cessione aveva avuto ad oggetto un credito contestato. Da un lato, l’architetto riteneva di averlo nei confronti del comune, dall’altro lato quest’ultimo aveva sempre negato di esserne debitore. “E se è vero che la cessione può riguardare anche crediti futuri contestati, e dunque eventuali, è altresì vero che essa diventa efficace solo se il credito viene ad esistenza” (Cass. 31896/2018); ed invece ad esistenza, tale credito non era mai venuto!

La redazione giuridica

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