Le spese del riscaldamento centralizzato possono essere validamente ripartite in base al valore millesimale delle singole unità immobiliari servite, solo ove manchino sistemi di misurazione del calore erogato in favore di ciascuna di esse, che ne consentano il riparto in proporzione all’uso

Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 28282/2019.

Il principio, in verità già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è stato confermato all’esito di un giudizio originato dall’impugnazione di una delibera condominiale che aveva deciso di ripartire le spese di riscaldamento, inerenti all’importo del gas metano, al 50% in base al consumo conteggiato e per il restante 50% in base alla tabella millesimale. 

La vicenda

Secondo l’opponente, la delibera condominiale era nulla posto che tale riparto non era conforme alla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2601 del 30 novembre 2011, secondo cui «Per la corretta suddivisione delle spese inerenti alla climatizzazione invernale e all’uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo percentuali concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50%. E’ fatta salva la possibilità, per le prime due stagioni termiche successive all’installazione dei suddetti sistemi, che la suddivisione possa avvenire ancora in base solo ai millesimi di proprietà», nonché alla normativa di attuazione contenuta nel Regolamento UNI CTI 10200 ivi espressamente richiamata.

Il condominio si era infatti dotato nel 2011 di un sistema di contabilizzazione autonomo del calore per le singole unità immobiliari.

A detta del ricorrente la ripartizione deliberata dall’assemblea condominiale contrastava con i parametri dettati dalla predetta D.G.R., in quanto la quota da suddividere per millesimi avrebbe dovuto riguardare unicamente la spesa generale di manutenzione dell’impianto, dovendosi al contrario, addebitare la quota di combustibile, non direttamente imputabile perché legata alla dispersione termica dell’edificio, in proporzione ai consumi effettivamente registrati.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione ha ricordato che secondo il costante orientamento giurisprudenziale le spese del riscaldamento centralizzato possono essere validamente ripartite in base al valore millesimale delle singole unità immobiliari servite, solo ove manchino sistemi di misurazione del calore erogato in favore di ciascuna di esse, che ne consentano il riparto in proporzione all’uso (Cass. Sez. 2, 07/11/ 2016, n. 22573; Cass. Sez. 2, 04/08/2017, n. 19651; Cass. Sez. 6-2, 09/03/2017, n. 6128).

«L’adozione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore è, infatti, funzionale a collegare il vantaggio economico del risparmio energetico, conseguente alla minor richiesta di calore, esclusivamente al patrimonio del condomino che decida di prelevare minor energia».

Nel caso in esame, era stato accertato che il condominio si fosse dotato, a partire dal 2011, di un sistema di contabilizzazione autonomo del calore, mentre la deliberazione assembleare impugnata aveva ripartito le spese di riscaldamento per il metano al 50% in base al consumo registrato e per il restante 50% in base alla tabella millesimale, prescindendo, perciò, dalla contabilizzazione dei consumi effettivi di ciascuna unità immobiliare.

A tal fine è stato pronunciato il seguente principio di diritto:

le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari; nè possono a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio”.

La redazione giuridica

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