Ecco come funziona la disciplina sui controlli per l’efficienza energetica e sulla manutenzione degli impianti termici e quali sono le sanzioni
Si rischiano sanzioni molto salate se non si effettuano i dovuti controlli sui propri impianti termici. Ma perché è così importante non dimenticarli? E come vanno realizzati?
Prima di tutto è bene ricordare che un impianto efficiente inquina meno e consuma meno. Inoltre, non meno importante per i consumatori, il mancato controllo degli impianti termici comporta sanzioni pesanti, che possono arrivare fino a 3000 euro.
Ecco quindi cosa occorre sapere.
Prima di tutto: qual è la cadenza effettiva dei controlli sull’efficienza energetica?
Dunque, negli impianti domestici (superiori ai 10 kW e inferiori a 100 kW di potenza) a combustibile liquido o solido, i controlli sono da effettuare ogni due anni.
Per quel che concerne gli impianti domestici (superiori ai 10 kW e inferiori a 100 kW di potenza) a gas metano o GPL, i controlli sono da fare ogni quattro anni.
Ci sono però delle eccezioni.
Gli intervalli indicati valgono solo se Regioni o Province Autonome non abbiano regolamentato la materia. Infatti, Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia, hanno adottato un proprio regolamento.
Inoltre, il produttore dello specifico apparecchio ed eventualmente anche lo stesso installatore possono aver definito delle cadenze temporali diverse.
I controlli non vanno confusi con la manutenzione.
Questa è disciplinata dall’art. 7 del DPR 74/13.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite infatti con una diversa periodicità.
Per individuare ogni quanto vanno effettuati gli interventi di manutenzione fanno fede queste informazioni.
- Le indicazioni fornite dall’impresa installatrice dell’impianto;
- Quelle di cui alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante;
- Le indicazioni fornite dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo;
- Se non sono presenti le indicazioni di cui ai punti 1-2-3, allora il responsabile dell’impianto deve attivarsi per recuperare una copia delle istruzioni tecniche della caldaia in suo possesso.
Solitamente, i produttori prescrivono un periodo di manutenzione annuale, ma questo non significa che ci sia l’obbligo di effettuare la revisione ogni anno.
Un altro aspetto importante è quello che riguarda gli installatori e i manutentori degli impianti termici.
Questi, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi, alcune informazioni.
In primis, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessità l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose.
E poi, con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
E per quanto riguarda invece le sanzioni?
Ebbene, l’omesso controllo espone il soggetto onerato ad una sanzione amministrativa. Questa, ex D.lgs n. 192/2005, va da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro.
Nel caso in cui vengano riscontrate delle anomalie nell’impianto o in caso di mancata verifica, oltre alle sanzioni previste dal D.lgs 192/2005, viene addebitato l’onere derivante dal controllo.
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