Dapprima aggredito durante il proprio turno di lavoro e poi, colto da infarto. Ma per la Cassazione, ai fini del risarcimento, non basta che il lavoratore assuma l’inadempimento dell’obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro se non prova la nocività dell’ambiente e l’esistenza in concreto di fattori di rischio

La vicenda

La Corte d’appello di Bari aveva respinto la domanda proposta da un lavoratore per il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale (art. 2087 c.c.) del proprio datore di lavoro, in relazione all’episodio subìto mentre era in servizio in qualità di ferroviere, quando fu aggredito da due malavitosi, minacciato di morte e rinchiuso nel ripostiglio del treno e per tale motivo fu colto da infarto (poi riconosciuto dall’INAIL come infortunio sul lavoro).

La Corte d’appello, dopo aver richiamato il principio di diritto secondo il quale, in caso di inadempimento da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 1218 c.c., opera la presunzione legale di colpa, per cui grava sul debitore l’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per adempiere ovvero la prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità derivante da causa a lui non imputabile, ha tuttavia osservato che il creditore della prestazione di sicurezza, ossia il lavoratore, non è esonerato da qualsiasi onere di allegazione e di prova, “atteso che l’estensione della norma di protezione (art. 2087 c.c.) sulla cui violazione è fondato l’inadempimento contrattuale, postula necessariamente una compiuta identificazione della concreta fattispecie e delle specifiche modalità del fatto cui ricondurre quell’obbligo di protezione, con particolare riguardo alle misure di sicurezza cosiddette innominate, che non conseguono da più specifiche disposizioni di legge”.

L’onere della prova

Ebbene nel caso di specie, il lavoratore non aveva assolto tale onere probatorio, essendosi limitato a rappresentare l’aggressione subìta e il danno riportato in conseguenza dell’episodio malavitoso.

Ma non è tutto. Oltre all’assenza di allegazioni circa la tipologia delle misure di protezione che il datore avrebbe dovuto adottare, non erano stati neppure indicati i tempi e le modalità dell’evento, la tratta ferroviaria in cui si verificò l’aggressione, l’eventuale esistenza di analoghi fatti delittuosi che avrebbero dovuto indurre il datore ad apprestare speciali misure di sicurezza.

La specificità del rischio

La giurisprudenza ha più volte affermato il principio per cui, fermo restando l’obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro a norma dell’art. 2087 c.c., “il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l’obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, deve essere inteso nel senso che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di allegare e provare, oltre alla esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non sia ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi” (Cass. nn. 24742 e 26495/2018).

Gli indici di nocività dell’ambiente lavorativo non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa.

Ebbene, di tali principi aveva fatto corretta applicazione la corte di merito, rigettando la domanda risarcitoria proposta dal lavoratore, per aver mancato di specificare l’esistenza di un rischio specifico o di concreti fattori di pericolo atti a differenziare la situazione lavorativa in cui si trovava rispetto al generico rischio cui va incontro qualunque individuo, per fatti penalmente illeciti ed imprevedibili provenienti da terzi.  

Per tutte queste ragioni il ricorso è stato respinto e confermata la pronuncia della corte di merito.

Avv. Sabrina Caporale

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