L’Agenzia viaggi deve restituire l’intero prezzo se la vacanza non è goduta per sopravvenuta causa non prevedibile al momento della conclusione del contratto

La vicenda

Gli attori citarono in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Rovereto l’Agenzia viaggi, per ottenere la restituzione della somma di 2.000 euro versata quale corrispettivo di un soggiorno in Puglia di 8 giorni, per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Il pacchetto turistico stipulato con la convenuta includeva il trasporto con il pullman da Rovereto all’aeroporto di Bergamo, quindi il volo da Bergamo fino a Brindisi; il trasferimento con il pullman presso il villaggio turistico di Otranto, la permanenza presso la struttura con trattamento di pensione completa e il rientro a Rovereto sempre con trasporto organizzato.

Alla stipula del contratto la coppia versò un acconto di 400 euro e poi il saldo di 1.600 euro.

Senonché a ridosso della partenza per il viaggio programmato, uno degli attori fu colpito da un malore, tanto da essere ricoverato d’urgenza in Ospedale con diagnosi di “grave insufficienza respiratoria, dolore toracico e dispnea”. Considerata la degenza del marito, la donna avvertì immediatamente l’Agenzia dell’impedimento; ed infatti l’uomo uscì dall’ospedale soltanto il giorno successivo a quello programmato per la partenza.

Cosicché considerato il mancato godimento del soggiorno gli attori chiesero la restituzione dell’importo versato, ma il tour operator rifiutò la loro richiesta, ritenendo al contrario, di dover applicare la penale prevista nelle condizioni generali di contratto del 100%. Ai due coniugi fu allora, proposto un rimborso (non accettato) di 402,50 euro.

Di qui l’azione giudiziale al giudice di pace di Rovereto per la risoluzione del contratto e la restituzione della somma anticipata per la vacanza non goduta.

La domanda dei due coniugi è stata accolta. Senza dubbio, il ricovero ospedaliero, la diagnosi della malattia, la necessità di controllo medico e di assunzione di farmaci avevano impedito agli attori di poter godere della vacanza programmata.

Di fatto si era verificata una causa di risoluzione del contratto non prevedibile al momento della conclusione dell’accordo, che pertanto aveva reso non più fruibile la vacanza programmata da parte di entrambi i coniugi. La malattia contratta dall’attore non era prevedibile nella sua gravità benché egli già soffrisse di respiratorio dovuto a tabagismo.

Il diritto alla restituzione del prezzo

Di recente la Cassazione ha affermato che “Lo stato morboso se sopravvenuto, imprevedibile e non determinato dal viaggiatore determina la risoluzione del contratto con conseguente diritto ad ottenere la restituzione del prezzo “ (sentenza n. 18047/2018). In particolare la Suprema Corte ha dichiarato che “la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione”.

Neppure poteva dirsi applicabile la clausola penale prevista per il recesso, costituendo la malattia una improvvisa causa di risoluzione del contratto per impossibilità di fruire di fatto della prestazione. Per questi motivi l’agenzia viaggi dovrà restituire l’intero prezzo oggetto del contratto (Giudice di Pace di Rovereto, sentenza n. 95/2019).

La redazione giuridica

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