La responsabilità dell’intermediario è limitata all’adempimento del mandato ricevuto dal consumatore

Delusi da quanto trovato al loro arrivo presso la meta di vacanza, una coppia aveva immediatamente provveduto a comunicare all’agenzia di viaggi e al tour operator formale disdetta del contratto di viaggio sottoscritto, chiedendo di tornare a casa perché il villaggio turistico non presentava le caratteristiche richieste al momento della prenotazione. Nello specifico i due viaggiatori lamentavano di essersi trovati in un semplice albergo anziché in un villaggio, con cucina internazionale e non italiana, e con assistenza per i bambini prevista solamente per due al mattino e altrettante al pomeriggio.
Il tour operator, nel comunicare l’impossibilità di accogliere la loro richiesta, aveva messo loro a disposizione un’altra struttura ma la coppia, oltre a perdere una giornata per l’acquisto dei biglietti aerei, era stata costretta a farsi carico dei costi di trasferimento dall’aeroporto alla nuova destinazione. Inoltre, giunta nella nuova località, aveva nuovamente comunicato la risoluzione del contratto, chiedendo la restituzione di quanto corrisposto sia per l’acquisto del pacchetto turistico sia per gli ulteriori trasferimenti.
La vicenda è quindi approdata nelle aule giudiziarie, presso il Tribunale di Roma, dinanzi al quale l’agenzia di viaggi e il tour operator avevano contestato le argomentazioni degli attori, nonché le richieste di risarcimento danni avanzate. Il procedimento era poi proseguito nei confronti della sola agenzia di viaggi in quanto il tour operator, nel frattempo, era fallito.
Il Giudice, nel pronunciarsi nel merito della controversia, con la sentenza n. 1000/2017, ha osservato che occorreva differenziare la posizione dell’agenzia viaggi da quella del tour operator, in quanto l’agenzia aveva svolto solo il ruolo di intermediario e non di organizzatore del viaggio; ruolo, quest’ultimo, che faceva capo al tour operator sul cui catalogo era stato scelto il pacchetto vacanza.
Ciò detto, il Tribunale capitolino ha poi chiarito che, in base all’articolo 93 del codice del consumo, “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”.
Tuttavia, la responsabilità dell’intermediario è limitata all’adempimento del mandato ricevuto dal consumatore, “non rispondendo egli delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio che invece competono al tour operator”. A tal proposito il Giudice ha richiamato la sentenza n. 696/2010 della Corte di Cassazione, in base alla quale la responsabilità dell’intermediario richiede la dimostrazione che quest’ultimo “era a conoscenza, o avrebbe potuto acquisire conoscenza, facendo uso della diligenza tipica dell’attività esercitata, dell’inaffidabilità del tour operator o della non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse tramite gli opuscoli e il materiale pubblicitario”.
Nel caso in esame, dal momento che non era stata provata alcuna responsabilità dell’intermediario di viaggio, il quale aveva diligentemente adempiuto agli obblighi derivanti dal mandato ricevuto dagli attori, il Tribunale ha ritenuto di rigettare la domanda di risarcimento.

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