Se il decreto prefettizio autorizza l’apposizione dell’autovelox su un solo senso di marcia, l’Ente non può posizionare un secondo strumento per la rilevazione della velocità sul lato opposto della carreggiata

La vicenda

Con ricorso presentato dinanzi al Giudice di Pace di Isernia il ricorrente aveva proposto opposizione contro il verbale di contravvenzione elevato a suo carico dalla Polizia Municipale per eccesso di velocità, rilevato mediante autovelox.

Il Tribunale di Isernia, confermando la pronuncia di primo grado dichiarò l’illegittimità dell’apposizione dell’autovelox “sul lato destro” della carreggiata, anziché sul lato sinistro come invece era autorizzato dall’Ente proprietario della strada.

La vicenda è giunta in Cassazione. Secondo l’Ente convenuto in giudizio il Tribunale aveva errato nel ritenere illegittimo il posizionamento dell’apparecchiatura sul lato destro anziché sul lato sinistro, in quanto il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito con L. n. 168 del 2002, conferisce al Prefetto la competenza di individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati i dispositivi di controllo della velocità senza che sia specificato il senso di marcia.

La Seconda Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 31411/2019) ha rigettato il ricorso perché infondato.

Nel corso del giudizio era stato accertato che l’apposizione del prefabbricato contenente lo strumento per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito, era stata autorizzata per entrambi i sensi di marcia ma veniva utilizzato per un solo senso.

In altre parole, il Comune aveva ritenuto di collocare un unico prefabbricato considerandolo operativo – pur non essendogli consentito –  per entrambi i sensi di marcia, senza tenere conto che esso era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia e non anche, come era avvenuto, nel caso in esame, per le autovetture che provenivano dalla direzione opposta. Il Comune avrebbe dovuto, semmai, installare un altro rilevatore per il contrapposto senso di marcia corredato da ogni elemento di identificazione, preventivamente segnalato con appositi cartelli e opportunamente collocati nello stesso senso di marcia.

Il giudice dell’appello aveva perciò correttamente dichiarato l’illegittimità del provvedimento impugnato dal momento che l’autovelox in questione posto sul lato destro della carreggiata non era idoneo a rilevare la velocità degli autoveicoli che percorrevano l’altro senso di marcia.

La redazione giuridica

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