Multa annullata se la Pubblica Amministrazione non produce in giudizio la documentazione fotografica relativa all’attraversamento col rosso
La vicenda
Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Firenze, un automobilista aveva impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura aveva confermato la sanzione amministrativa pecuniaria di 326,00 euro elevata a suo carico per attraversamento col rosso di un incrocio, in violazione dell’art. 146, 3°comma, C.d.S.
L’accertamento era avvenuto mediante dispositivo di controllo automatico; ma l’opponente ne aveva dedotto l’illegittimità per carenza di prova in ordine alla sussistenza stessa dell’infrazione per impossibilità di verificare l’effettiva durata della fase di accensione della luce gialla semaforica; la carenza di prova in ordine alla sottoposizione dell’apparecchio alle prescritte verifiche di funzionalità e taratura; la mancanza di segnaletica di preavviso del controllo elettronico dell’intersezione e la mancanza di visibilità dell’apparecchio medesimo.
Ebbene, l’adito giudice di pace toscano ha accolto l’opposizione perché fondata (Giudice di Pace di Firenze, n. 438/2020).
L’accertamento delle infrazioni al codice della strada compiuto attraverso mezzi di rilevamento a distanza (e tale si può considerare non solo l’accertamento dei superamenti dei limiti di velocità mediante le postazioni c.d. “fase” di controllo elettronico ex art. 4, 1° comma, del D.L. 121/02 convertito nella L. 168/02 o l’accertamento dei transiti non autorizzati nelle ZTL, nelle aree pedonali urbane e sulle corsie preferenziali mediante i dispositivi telematici di cui all’art. 17, comma 133-bis, L. 127/97, ma anche l’accertamento delle infrazioni semaforiche mediante i dispositivi debitamente omologati, come quello nella specie utilizzato, cui fa riferimento il combinato disposto della lettera g-bis del comma 1-bis e del comma 1-ter dell’art. 201 C.d.S) richiede, per essere valido (seppure nei soli casi in cui i suddetti mezzi, come quelli sopra richiamati, siano “privi di assistenza da parte degli organi preposti al rilevamento delle infrazioni”, ovverosia funzionanti in modo completamente automatico), la documentazione fotografica dell’infrazione (Cass. Civ. n. 2952/98, n. 16713/03, n. 5891/04, n. 14097/08), con la conseguenza che il mancato deposito, da parte della P.A. convenuta in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada così accertata, della suddetta documentazione fotografica comporta l’impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell’operato della stessa P.A., con il conseguente accoglimento dell’opposizione (Trib. Torino n. 34845/04, Trib. Napoli n. 1144/2016).
Poiché nella specie, la Prefettura non aveva provveduto ad allegare nel proprio fascicolo il fotogramma relativo all’infrazione (attraversamento con semaforo rosso) scattata dal dispositivo posto a presidio dell’incrocio, l’opposizione proposta dal conducente non poteva che essere accolta.
La redazione giuridica
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