Il caso di un contribuente a cui l’Inps aveva negato il riconoscimento del diritto alla pensione supplementare di vecchiaia sul presupposto dell’innalzamento dell’età anagrafica all’epoca di presentazione della domanda

Il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo dal primo giorno del mese successivo ad essa, ed è regolato dalla normativa in vigore al momento di tale suo perfezionamento. Per il trattamento si applica, quindi, il regime dell’età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18169/2020 pronunciandosi sul contenzioso insorto tra l’Inps e un contribuente. A quest’ultimo, titolare di pensione di anzianità dal 2001, i Giudici del merito avevano riconosciuto il diritto alla pensione supplementare ex art. 5 Legge n.1338 del 1962, relativamente ai contributi versati nella gestione separata dal 2004 al 2007, con decorrenza dal primo aprile 2008, in riferimento a domanda amministrativa presentata all’INPS in data 28 marzo 2008, beneficio negato dall’INPS sul presupposto dell’innalzamento dell’età anagrafica (a 65 anni) all’epoca di presentazione della domanda, per effetto della legge n. 247 del 2007, entrata in vigore dal 10 gennaio 2008.

Per la Corte di merito il diritto alla pensione era sorto e maturato sulla base del versamento dei relativi contributi, mentre la domanda influiva solo sulla decorrenza della pensione, per cui tutti i contributi, relativi a periodi anteriori al 2008, comportavano il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per la maturazione, alla data del 31 dicembre 2007, del diritto alla pensione supplementare in base alle norme vigenti a quella data, senza che rilevasse la data di presentazione della domanda.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni dell’Ente ricorrente evidenziando come, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i requisiti per la pensione supplementare maturano dalla domanda amministrativa e ad essa si applica il regime dell’età pensionabile vigente al momento della domanda di pensione.

La pensione supplementare – hanno specificato dal Palazzaccio –  rispetto al trattamento pensionistico principale, costituisce un beneficio autonomo, sia quanto a decorrenza (dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, che a modalità di computo. Da tale autonomia discende che il regime dell’età pensionabile dev’essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi cristallizzato in epoca precedente.

La redazione giuridica

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