Accolto il ricorso di un motociclista che chiedeva di essere risarcito dal Fonda Garanzie Vittime della Strada per i danni conseguenti a un sinistro stradale con un veicolo che non si era fermato a prestare soccorso e di cui l’unico testimone ricordava solamente il colore

Mentre percorreva a bordo del suo motociclo una via di Salerno, era stato urtato da un’autovettura di colore blu, che, dalla posizione di sosta sul margine destro della strada, si era immessa nel flusso di marcia senza alcuna segnalazione e senza concedere la precedenza. Il centauro, a seguito dell’urto era caduto a terra, riportando lesioni personali, mentre il conducente dell’autovettura era andato via senza fermarsi a prestare il dovuto soccorso. L’uomo aveva quindi sporto denuncia contro ignoti, ma le indagini erano state archiviate per essere risultato ignoto l’autore del reato. Da li la decisione di rivolgersi al Tribunale convenendo in giudizio l’impresa assicuratrice designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale.

Sia in primo grado che in appello, tuttavia, la domanda era stata rigettata perché non sufficientemente provata. In particolare, come evidenziato dalla Corte territoriale, l’unico teste escusso si era limitato a rispondere “è vero” alle articolate circostanze di fatto, senza aggiungere alcun suo concreto ricordo; dette circostanze di fatto, articolate in maniera tale da dare al teste la possibilità di precisare qualcosa al riguardo, non erano sufficienti a far ritenere fondata la domanda in ipotesi (quale quella di specie) di sinistro causato da veicolo non identificato; inoltre, non era stata fornita alcuna descrizione del veicolo investitore, all’infuori di un labile riferimento al colore “blue” del mezzo.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il motociclista eccepiva che la deposizione del teste non poteva che essere ritenuta più che sufficiente a comprovare i fatti di cui in citazione, ma la Corte territoriale aveva svalutato la detta deposizione, senza indicare per quali ragioni concrete ed oggettive detta dichiarazione doveva ritenersi non veritiera.

La Cassazione, con l’ordinanza n.17981/2020 ha ritenuto il motivo del ricorso fondato.

Per gli Ermellini, il Collegio distrettuale aveva fondato la sua decisione di rigetto principalmente in base ad una devalutazione della deposizione resa in giudizio dall’unico teste escusso, incentrata sulla circostanza che quest’ultimo aveva risposto alle domande rivoltegli affermando solo “è vero”, senza aggiungere alcun concreto riscontro; siffatta scarsa considerazione della deposizione in questione si fondava, tuttavia, su argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili. Infatti, a fronte di un testimone che si era limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova, il giudice di merito, dopo essersi astenuto dal porre domande a chiarimento, aveva rilevato che il teste non aveva fornito dettagli mai richiestigli.

Dal Palazzaccio hanno poi aggiunto che il giudice di merito non può, senza contraddirsi, non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo; così come non può ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire.

Infine, la scarsa considerazione della testimonianza appariva incomprensibile anche in relazione alla circostanza che il testimone del sinistro stradale aveva ricordato solo il colore dell’auto investitrice, non potendosi invero pretendere da tutti il preciso ricordo anche del modello dell’auto.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a incidentistradali@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Preavviso di fermo amministrativo, illecito se la cartella è sospesa

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui