Per i Giudici del capoluogo lombardo, una condotta lesiva odiosa, intensa e perdurante integra il reato di stalking e deve essere condannata

Lo stalking, che si coniuga in questo caso con la perdita di chances per la vendita di un immobile, è l’oggetto della sentenza 14093/2015 del Tribunale di Milano.

Il fatto si profila come particolarmente intricato. Caio cita in giudizio la moglie per sentir accogliere la domanda di revoca della donazione di un immobile per ingratitudine; la moglie Tizia si costituisce facendo domanda riconvenzionale con la quale chiede la condanna di Tizio per atti persecutori commessi nei suoi confronti che le avevano procurato danni significativi. Gli atti persecutori messi in atto dal coniuge, a partire dal momento in cui l’immobile era stato messo in vendita, si sostanziavano di fatto in azioni legali volte ad impedire la vendita del bene. Alla prima udienza le difese delle parti dichiaravano che il processo doveva essere interrotto, perché la convenuta Tizia era deceduta a seguita di una aggressione subita dal coniuge.

Le questioni giuridiche sollevate in questo caso sono due: il danno patrimoniale patito dalla convenuta a causa delle ripetute azioni di disturbo poste in essere dal marito e il danno non patrimoniale causato dalle ritorsioni di quest’ultimo relativamente al diritto di visita dei figli e a ritorsioni nel rapporto con gli stessi.

Circa il danno patrimoniale il giudice del tribunale di Milano ha ritenuto non ci fossero allegazioni sufficiente.

Diverso il discorso del danno non patrimoniale che il giudice ha valutato con riferimento a diversi parametri, tenendo conto dell’odiosità della condotta lesiva, intensità della condotta lesiva e durata della condotta lesiva. Caio aveva infatti infierito sulla situazione di disagio e di debolezza psicologica sofferto dalla moglie che aveva perso il lavoro, creando un costante clima di intimidazione e paura, nonché conflitto nella gestione e nella cura dei figli per un periodo di tempo troppo lungo per non essere usurante e intollerabile.

Il Tribunale quindi condannava Tizio al risarcimento per danno morale ritenendolo responsabile per colpa grave delle condotte contestate.

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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