Non rientra tra i poteri del giudice dell’esecuzione modificare la statuizione della sentenza di condanna passata in giudicato relativa alla revoca della patente di guida

La revoca della patente di guida correlata alla condanna per i delitti di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. ha natura di sanzione amministrativa accessoria, attesa la sua finalità precipuamente preventiva e la limitatezza dell’arco di tempo in cui al destinatario è inibito il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo alla guida; pertanto, anche nel caso di condotte suscettibili, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, di dar luogo, in sede di cognizione, alla più mite sanzione della sospensione, non rientra tra i poteri del giudice dell’esecuzione modificare la statuizione della sentenza di condanna passata in giudicato relativa alla suddetta revoca, esulando questa dall’ambito di applicazione dell’art. 30, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 37035/2020 pronunciandosi sul caso di un automobilista che chiedeva la rideterminazione della pena applicatagli, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari per il reato di omicidio stradale.

In particolare, l’imputato chiedeva la sostituzione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida con quella meno grave della sospensione della patente stessa.

Il richiedente invocava gli effetti della sentenza n. 88 del 2019, emessa dalla Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

Il Giudice dell’esecuzione disponeva la revoca della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, applicata oltre la pena principale, e applicava in luogo di detta sanzione quella della sospensione della patente di guida per anni quattro, stabilendo, inoltre, che doveva detrarsi da tale periodo quanto già scontato in applicazione di provvedimento prefettizio.

Nell’impugnare tale decisione davanti alla Suprema Corte, la parte ricorrente deduceva la violazione dell’art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada. Tale norma, prevede infatti che, in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la sanzione accessoria della sospensione della patente sia diminuita fino a un terzo, mentre, nel caso in esame, era stata determinata nella misura massima di quattro anni, anziché in quella di due anni e otto mesi che risulterebbe dopo la detrazione di un terzo.

I Giudici Ermellini, in applicazione del principio richiamato hanno ritenuto che il giudice dell’esecuzione non avrebbe dovuto rideterminare la pena, ma rigettare la domanda.
Il carattere amministrativo, con finalità precipuamente preventiva e non penale della sanzione prevista dall’art. 222, comma 2, cod. strada, infatti, esclude l’operatività dell’art. 30, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione non poteva applicare tale disposizione per rideterminare la pena inflitta, con sentenza irrevocabile, in base alla norma dichiarata incostituzionale.

Il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, tuttavia, si rivelava infondato, perché tendeva ad ottenere, nell’interesse dell’automobilista, l’aumento di un vantaggio già riconosciuto indebitamente, cioè sulla base di errata applicazione delle norme che regolano la materia.

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