Inidoneità della strada rende illegittima la postazione dell’autovelox, anche se autorizzata dalla Prefettura, e la sanzione per eccesso di velocità viene annullata.

Inidoneità della strada, in specie della banchina, inficiano la postazione dell’autovelox (Cass. civ., sez. VI – 2, 17 maggio 2022, n. 15827).

E’ stata decisiva la valutazione delle caratteristiche di inidoneità della strada ove veniva posizionato il rilevamento di autovelox.

La vicenda prende avvia dall’impugnazione del verbale per eccesso di velocità comminato a un automobilista.

Sia il Giudice di Pace che, successivamente, il Tribunale, annullano il verbale di infrazione.

Se la banchina, interna alla sede stradale ed esterna alla carreggiata, non consente la sosta di emergenza dei veicoli, allora è illegittimo, nonostante il Decreto prefettizio, il posizionamento dell’autovelox.

I Giudici di merito osservano che «la strada in questione, nel tratto in cui era collocato l’autovelox, presenta una fascia non idonea a consentire la sosta di emergenza, e per tale ragione la strada non poteva essere classificata come “extraurbana di tipo C.

Conseguentemente viene disapplicato il decreto del Prefetto relativo proprio alla classificazione della strada e al posizionamento dell’autovelox, con annullamento del verbale di contestazione.

Il Comune impugna la decisione in Cassazione e censura la valutazione di inidoneità della strada compiuta dai Giudici di merito osservando che trattandosi di strada priva di una fascia idonea a consentire la sosta di emergenza, doveva essere classificata come strada urbana di scorrimento.

Secondo il Comune, il Codice della Strada non prevede che la banchina sia funzionale alla sosta di emergenza, né che essa debba avere una larghezza tale da consentire le soste di emergenza, dovendo essere, piuttosto, definita in relazione alla sua funzione ordinaria, e cioè la circolazione dei pedoni. Pertanto, sempre secondo la tesi del Comune, il tratto di strada in questione possiede le caratteristiche funzionali e strutturali per essere classificato come strada extraurbana secondaria con la conseguente legittimità del decreto prefettizio che ha autorizzato l’installazione dell’autovelox.

La Suprema Corte osserva che “tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada urbana come “di scorrimento” rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio, all’interno della sede stradale ed esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni”.

Quindi è illegittimo, e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione dell’autovelox in presenza di inidoneità della strada urbana che non abbia quelle «caratteristiche minime».

Corretta, pertanto, la valutazione compiuta dal Tribunale, in funzione di Giudice d’appello, poiché si è appurato che sulla strada in questione «la banchina non è funzionale a consentire la sosta di emergenza».

Rigettato il ricorso del Comune.

Avv. Emanuela Foligno

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