Il CTU non può sostituire il Giudice nella valutazione delle prove: è quanto sostenuto dalla Suprema Corte in un caso di responsabilità civile per incendio (Cassazione civile, sez. III, 18/05/2022, n.15919).

Il CTU non può sostituire il Giudice. La Corte d’appello di Cagliari, a seguito di giudizio di rinvio, in relazione ad una causa attinente a diritto di risarcimento da incendio colposo avvenuto il 7 luglio 1982, riconosceva che non era maturata la prescrizione del diritto risarcitorio e, confermava con sentenza provvisoria la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Cagliari che aveva condannato il responsabile a risarcire  Euro 123.559,69 come danno emergente, Euro 4104,26 per fermo tecnico ed Euro 61.660 per danno dal ritardo.

La Corte di Cagliari, disponeva poi la prosecuzione per la quantificazione dei danni e, disposta CTU,  con sentenza ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda per asserita impossibilità di quantificare i danni.

La società danneggiata impugna in Cassazione lamentando la violazione delle norme in materia di onere della prova e contestando i poteri e le funzioni del CTU e lo svolgimento delle operazioni peritali.

Deduce la ricorrente che il CTU non può sostituire il giudice nella valutazione delle prove, eppure ciò sarebbe accaduto avendo la Corte territoriale “prestato acquiescenza al contenuto della CTU finendo col delegare al Consulente d’Ufficio la valutazione del materiale probatorio”.

Accertato l’an del danno, “i Gudici di merito disponevano la CTU ai soli fini della verifica della quantificazione del danno; e l’ambito della CTU “poteva essere solo quello della verifica, sulla base della documentazione in atti, della congruità del danno lamentato”, non potendo il Consulente operare una “quantificazione sostitutiva”.

Il CTU, secondo la tesi della ricorrente, avrebbe dovuto unicamente verificare i conteggi prodotti dalla società danneggiata, invece svolgeva un’attività sostitutiva del Giudice, il quale in tal modo sarebbe incorso nella violazione dell’art. 115 c.p.c., e del principio dell’onere di contestazione.

Pertanto, il Consulente doveva solo accertare se i costi di cui alla versata documentazione “fossero plausibili”.

Sullo svolgimento delle operazioni peritali la ricorrente osserva che la Corte d’appello avrebbe accolto la conclusione della CTU acriticamente, senza tenere conto delle contestazioni CTP.

Le censure vengono ritenute fondate.

La liquidazione equitativa non è una facoltà della quale il Giudice possa discrezionalmente avvalersi, bensì uno strumento sostitutivo se “il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare”. Il suo esercizio costituisce pertanto un vero e proprio potere-dovere.

Mentre per l’an l’obbligo di allegazione e prova del danneggiato è sempre sussistente e in piena misura, ciò può non accadere per il quantum, dove per caratteristiche specifiche di difficoltà della fattispecie l’obbligo può “restringersi” e confinarsi all’allegazione, tali difficoltà integrando i presupposti per dare luogo alla liquidazione equitativa quale strumento supplettivo/sostitutivo della prova.

Nel concreto, è pacifico che è stato compiuto l’accertamento dell’incendio che provocava la chiusura del traffico ferroviario dal 7 al 9 luglio 1982.

Il fatto allora che il CTU abbia “esposto di non potere procedere” alla risposta al quesito non toglie che il rapporto dei Carabinieri intervenuti in loco confermava che “il fuoco distruggeva per circa due chilometri le traversine della linea ferroviaria (OMISSIS), e a causa di ciò la strada ferrata rimaneva interrotta fino alle ore 17,00 del (OMISSIS)”.

Il fatto che a corredo del rapporto di intervento non vi fosse documentazione fotografica e descrittiva, non rende oggettivamente e radicalmente impossibile una quantificazione equitativa del danno derivato.

Anche i documenti prodotti dalla stessa danneggiata, ben possono costituire elementi utili, in relazione al quantum, ai fini non di un accertamento probatorio, bensì di un accertamento equitativo.

Conclusivamente coglie nel segno la doglianza della ricorrente laddove ha censurato che il CTU non può sostituire il Giudice nell’apprezzamento delle prove. La decisione viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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