Infortunio sportivo e importanza della cartella clinica redatta dal Pronto Soccorso (Cassazione civile, sez. VI, dep. 10/05/2022, n.14736).

Infortunio sportivo del minorenne: i genitori citano dinanzi il Giudice di Pace di Gela l’Assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro patito dal minore in conseguenza dell’urto con un motociclo non identificato, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali recandosi alla scuola calcio.

Disposta CTU, acquisita la cartella del Pronto Soccorso ed esperite le prove testimoniali, il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo che non vi fosse prova del fatto che l’infortunio fosse conseguente ad un sinistro stradale ma, piuttosto, ad un infortunio sportivo presso l’Associazione Calcio, come dichiarato dal padre del minore al medico del pronto soccorso.

Il Tribunale di Gela, adito in appello, ha ritenuto corretto che il primo Giudice avesse tenuto in considerazione la valenza probatoria della cartella di pronto soccorso e della inattendibilità del teste escusso e che non fosse stata raggiunta la prova che l’incidente occorso al minore fosse stato causato da un veicolo non identificato, quanto piuttosto da un infortunio sportivo presso l’Associazione sportiva.

Il Tribunale ha fatto riferimento per relationem alle ragioni esposte dalla sentenza di primo grado “puntualmente indicate in sentenza da confermarsi integralmente alla luce del riesame complessivo degli atti di causa”.

La coppia ricorre in Cassazione.

I ricorrenti assumono che il Giudice d’appello non abbia dato conto delle ragioni di conferma della sentenza di primo grado, limitandosi laconicamente a fare riferimento alla valenza probatoria della cartella di pronto soccorso e alla inattendibilità della testimonianza del teste escusso.

Con il secondo motivo lamentano che la sentenza avrebbe errato nell’applicare l’art. 2697 c.c., e gli artt. 115 e 116 c.p.c., laddove, confermando la sentenza di primo grado, ha escluso la prova che l’incidente occorso al minore fosse stato effettivamente causato da un veicolo rimasto non identificato, e non da un infortunio sportivo.

Ad avviso dei ricorrenti la prova sarebbe invece stata fornita attraverso la testimonianza del teste, la produzione della documentazione medico-sanitaria dell’ospedale e le risultanze della CTU medico-legale sul nesso causale.

Il ricorso è inammissibile.

I ricorrenti propongono un riesame del merito delle questioni e di rivalutazione delle prove, ma non articolano alcuna censura che non abbia natura fattuale e che possa accedere all’esame di legittimità.

Ad ogni modo, non vi è vizio di motivazione apparente, in quanto il Tribunale ha sufficientemente motivato la propria decisione di rigetto del gravame ritenendo che il contenuto della cartella di pronto soccorso e la prova testimoniale acquisita, non fossero sufficienti al raggiungimento della prova che la frattura riportata dal minore fosse conseguenza dell’asserito incidente stradale, piuttosto che dell’infortunio sportivo avvenuto nella scuola di calcio.

Conclusivamente il ricorso viene dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati alle spese del giudizio.

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