La vicenda trae origine da una partita di calcetto amatoriale, nella variante di gioco su materasso di gomma bagnato e insaponato (Cassazione Civile, Sez. VI, Sentenza n. 37708 del 01/12/2021)

Nel decidere ai sensi dell’art. 2051 c.c. gli Ermellini hanno statuito che: “Il gestore dell’impianto sportivo risponde dell’infortunio occorso se non ha disposto gli opportuni presidi antinfortunistici. Difatti, la peculiarità dell’attività sportiva richiede l’utilizzo di piano idoneo ad attutire le inevitabili cadute di chi vi partecipa.” Al gestore dell’impianto sportivo viene accollata la responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c. dell’infortunio durante la partita di calcetto saponato (una variante che si gioca su un materasso di gomma gonfiabile di 9×6 metri, cosparsa d’acqua e sapone), in quanto non risultavano predisposti gli opportuni presidi antinfortunistici.

Lo ha chiarito la Suprema Corte affermando che “l’accertamento delle condizioni del campo di gioco costituiva tema di giudizio implicito e necessario e non richiedeva ulteriore specifica allegazione”.

Non coglie nel segno la deduzione del gestore e della Compagnia assicuratrice circa l’omessa predisposizione dei presidi formulata per la prima volta in sede conclusionale in primo grado.

Ciò che rileva, invero, è che “l’accertamento delle condizioni del campo di gioco, in relazione alla sua specifica destinazione ad ospitare partite di calcetto saponato, costituiva tema di giudizio implicito e necessario e non richiedeva ulteriore specifica allegazione”, eccetto l’onere probatorio a carico del danneggiato.

Corrette le doglianze dell’infortunato secondo cui l’inidoneità del campo non costituiva un fatto nuovo, trattandosi di una mera specificazione delle caratteristiche intrinseche e dell’attitudine dannosa posseduta dalla cosa, idonea a causare l’evento e a radicare il nesso di causalità.

I testi escussi hanno riferito univocamente che il campo di calcetto era costituito con un telo di plastica poggiato sul terreno di gioco, senza spugne o protezioni ed era delimitato da un gonfiabile lateralmente.

“Se si allega – afferma la Corte Suprema -, che l’evento dannoso è ascrivibile a responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode del campo di calcetto, è per ciò stesso dedotta l’esistenza di un nesso causale tra questo e l’evento dannoso, con il che “l’accertamento delle condizioni di tale struttura diviene automaticamente tema di giudizio a ciò non ostando l’assenza di più specifiche allegazioni in ordine alle condizioni strutturali di tale campo, ma potendo e dovendo piuttosto il loro accertamento scorrere sul piano della necessaria verifica probatoria”.

Ad ogni modo, viene ribadito che il proprietario/gestore del campo da gioco è responsabile degli infortuni degli utenti qualora non alleghi e non provi l’elisione del nesso causale tra la cosa e l’evento, come ad esempio nel caso di eventi imprevedibili o derivanti da fatto dello stesso danneggiato.

Nel caso dell’infortunio durante la partita di calcetto saponato, gli Ermellini affermano che la particolarità di tale sport richiede l’utilizzo di un piano idoneo per attutire le cadute dei giocatori, mentre “l’aprioristica esclusione” di ogni valutazione in merito “priva di per sé di efficacia giustificativa il restante riferimento ai maggiori rischi legati alla peculiarità della gara sportiva praticata ed all’implicita accettazione di tali rischi da parte dell’appellante”.

Infine, viene evidenziato che non può discorrersi di rischio elettivo –idoneo a recidere il nesso causale -, poiché il danneggiato non era consapevole delle condizioni strutturali del campo da gioco utilizzato.

Avv. Emanuela Foligno

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