Distanza minima tra segnaletica e autovelox (Cass. civ., sez. II, 31 agosto 2023, n. 25544).

Omesso rispetto della distanza minima tra segnaletica di limite di velocità e autovelox.

Oggetto della decisione a commento è l’opposizione al verbale di infrazione stradale per violazione dell’art. 142 comma 9 Cds,  per eccesso di velocità con sanzione di euro 550,00 e decurtazione dei punti della patente.

L’automobilista proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara avverso il verbale di contestazione per la violazione dell’art. 142 comma 9 C.d.S. per eccesso di velocità rispetto al limite di 70 Km/h, con sanzione di Euro 550 e decurtazione di sei punti sulla patente di guida. Il ricorrente deduceva l’omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e l’autovelox, di cui all’art. 25 comma 2 l. 120/2010 e capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017.

Rigettata in primo grado, l’opposizione è stata accolta in secondo grado. Ricorre in Cassazione l’Amministrazione con tre motivi.

Con il primo motivo si censura che il Giudice di appello abbia rilevato d’ufficio la questione relativa all’omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e l’autovelox; tale questione non sarebbe stata rilevata dall’automobilista, che si è limitato a dedurre il difettoso posizionamento dell’autovelox rispetto al segnale di preavviso della presenza di postazione di rilevazione.

In altri termini, la Polizia Locale censura il ragionamento seguito dai Giudici di appello: “è da esaminare la questione sollevata dal privato nelle note conclusive, poiché offre all’attenzione un argomento difensivo diverso da quello che insiste sul difettoso posizionamento dell’autovelox rispetto al segnale di preavviso, fatto valere con il terzo motivo di appello. Peraltro, tale questione, relativa al mancato rispetto della distanza minima tra il segnale di limite di velocità e la postazione di rilevazione, è fondata su norme giuridiche ed è pertanto rilevabile d’ufficio”.

Sempre secondo la Polizia Locale nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione, il Giudice incontra il divieto ex art. 112 c.p.c. di rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli fatti valere con l’atto introduttivo, nel senso che egli non può fondare la decisione su fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo diverso da quello allegato dalla parte.

La Suprema Corte dà atto che, invece, risulta dagli atti che una delle ragioni dell’impugnazione dell’automobilista del verbale è proprio “l’illegittimo posizionamento dell’apparecchiatura per il rilevamento automatico della velocità ad una distanza inferiore a 1 km dal cartello segnalatore della velocità consentita”, che è stato, difatti, il motivo sul quale il Giudice ha fondato l’accoglimento dell’opposizione.

Ciò assorbe l’altra questione del divieto di cui all’art. 112 cpc..

Ai sensi dell’art. 25, comma 2, l. 120/2010, secondo la ricorrente, “fuori dei centri abitati gli autovelox non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità”. Ciò consente all’utente di avere a disposizione uno spazio ragionevole per diminuire la velocità al fine rispettare il limite. Tale ragione giustificatrice delimita l’ambito di applicazione del limite minimo di distanza alle ipotesi in cui vi è un segnale che imponga di abbassare il limite di velocità per la prima volta, e non di un segnale che ripeta in modo inalterato il limite precedente.

Tuttavia, il capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017 dispone: “Nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l’intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest’ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento”.

La parte ricorrente considera che tale disposizione regolamentare sia irragionevole ex art. 3 Cost. poiché equipara il caso dell’intersezione di strada ove il limite di velocità è minore (come nel caso di specie in cui si allega che la strada dalla quale è provenuto il privato incontri il limite di velocità di 50 km orari) con il caso di intersezione di strada ove il limite di velocità è maggiore.

Ebbene, il segnale di limite di velocità, poiché prescrive un divieto, segnala in ogni caso un’imposizione, indipendentemente dall’esistenza di un precedente limite e dall’entità di tale limite.

Per tutti questi motivi, il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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