Efficienza causale delle lesioni pregresse (Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2023, n.6466).

Lesioni riportate in pregresso sinistro e loro efficienza casuale in altro evento dannoso.

Il danneggiato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Locri, il proprietario del veicolo responsabile del sinistro e la Compagnia assicuratrice.

Deduceva che, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, veniva investito dall’auto di proprietà del convenuto che si stava muovendo in retromarcia, riportando gravi lesioni al ginocchio destro.

Si costituiva la Compagnia di assicurazioni, contestando l’esistenza del nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni. Nello specifico l’Assicurazione contestava gli esiti della C.T.U., anche alla luce delle risultanze della perizia svolta dal proprio CTP, nella parte in cui non era stato considerato un pregresso sinistro, verificatosi nel febbraio dello stesso anno e che avrebbe causato una lesione all’attore sempre allo stesso ginocchio. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea condannando la Compagnia al risarcimento del danno.

Quest’ultima propone appello censurando il difetto di motivazione in relazione all’efficienza causale del pregresso incidente ed alla quantificazione del danno in concreto. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento del danno da invalidità permanente e confermava nel resto la decisione del Tribunale.

I Giudici di Appello argomentavano che il danneggiato era rimasto vittima di un altro sinistro e che il Tribunale non dava peso al fatto che la lesione al ginocchio lamentata dal danneggiato  (trauma contusivo al ginocchio con lesione del menisco e del crociato anteriore) poteva probabilmente sussistere già, in conseguenza dell’altro incidente avvenuto pochi mesi prima. La Corte, pertanto, ha dichiarato pacifico che la parte del corpo attinta fosse la stessa (ginocchio e legamento crociato), e che era l’attore a dovere dimostrare il nesso di causalità tra il secondo incidente e le lesioni e che, pertanto, non avendo egli fornito tale prova, il danno da invalidità permanente non poteva essere risarcito.

Il danneggiato ricorre in Cassazione. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello, dopo aver rilevato la sussistenza di un pregresso infortunio potenzialmente incidente nell’eziologia del danno, avrebbe erroneamente omesso di confrontare le due possibili cause materiali della lesione onde individuarne, attraverso le prove disponibili e secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza, quella logicamente più probabile in base alle specifiche circostanze del caso concreto.

Sempre secondo il danneggiato, in presenza di possibili concause, la Corte territoriale, anziché individuare la causa più probabile che non, avrebbe erroneamente ritenuto non provata la sussistenza del nesso causale per il solo fatto che il danno fosse teoricamente ascrivibile a due possibili cause alternative.

La censura è infondata.

La Corte d’appello, invero, ha considerato rilevanti le risultanze della RMN del danneggiato la quale, “facendo riferimento ad esiti di lesione subtotale, sembrava ricondurle, in tutto o in parte, ad un pregresso sinistro”.

Ebbene, la circostanza che il danneggiato avesse avuto un precedente infortunio che aveva interessato il medesimo ginocchio destro, sarebbe qualificabile come sopravvenienza decisiva “in quanto prospetta un possibile giudizio controfattuale, configurando l’evenienza che la menomazione…possa essere stata causata…dall’infortunio al ginocchio destro accaduto precedentemente”.

L’onere di provare il nesso di causalità grava su colui che agisce per ottenere il risarcimento, ergo, essendo stata introdotta in giudizio una circostanza storica inerente un pregresso sinistro che aveva lesionato il medesimo ginocchio, era onere dell’attore provare che le lesioni accertate dal C.T.U. fossero conseguenza immediata e diretta del sinistro per cui è causa.

Proprio per tale ragione i Giudici di appello, correttamente, hanno motivato come “irrisolto un possibile fattore alternativo di eziogenesi dei danni al ginocchio destro”, dichiarando conseguentemente non provato il nesso causale.

Tale ricostruzione non è in contrasto con le regole dell’onere della prova e sul principio di causalità.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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