Detriti caduti dal balcone e responsabilità per custodia (Cass. civ., sez. VI – 3, 27 gennaio 2023, n. 2595).
Detriti caduti dal balcone e responsabilità per custodia del proprietario dell’appartamento.
Viene accolta la richiesta di risarcimento avanzata dalla persona danneggiata colpita da detriti caduti dal balcone. Pertanto, la proprietaria dell’appartamento in questione viene condannata al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2051 c.c.
In prime cure, il Tribunale di Genova, rigettava la domanda risarcitoria ritenendo che l’evento lesivo risultava non provato in assenza di testimoni.
La Corte di Appello di Genova riformava la decisione e accertava la responsabilità ex art. 2051 c.c. della proprietaria dell’appartamento, sull’opposto rilievo che la prova dei fatti poteva essere comunque desunta dalle dichiarazioni dei due testi escussi in giudizio.
Uno dei due testi riferiva di avere accompagnato personalmente la danneggiata in ospedale e che aveva notato dei detriti a terra, evidentemente staccatisi dal balcone. L’altro teste, agente della Polizia Municipale intervenuta sul posto, dichiarava di avere visto i detriti a terra e di avere incontrato l’accompagnatore della danneggiata, il quale gli aveva detto che quel materiale era piovuto dall’alto colpendola.
Ergo, la Corte territoriale ha ritenuto che, sulla base di tali risultanze istruttorie, il fatto ascritto alla proprietaria dell’appartamento, quale custode delle cose, potesse ritenersi provato, pur in assenza di testimoni oculari dello stesso.
La proprietaria dell’appartamento ricorre in Cassazione lamentando violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi.
Le censure vengono considerate inammissibili.
Non costituisce omissione censurabile, in riferimento alla seconda doglianza, l’omesso esame di elementi istruttori precostituiti o costituendi (nella specie, la relazione di servizio della polizia municipale) qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal Giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Sotto altro profilo – e sempre con riguardo al secondo motivo di censura – viene osservato che l’ulteriore circostanza, secondo la quale la danneggiata non sarebbe stata vista “sanguinante”, non assume il necessario carattere della decisività.
La Corte di merito ha, infatti, ritenuto provato il fatto dannoso dedotto dall’attrice, ovverosia la circostanza di detriti caduti dal balcone che provocavano ferite alla testa, sulla base di un ragionamento fondato sulle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in giudizio.
Ad ogni modo, entrambi i motivi di ricorso attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a sollecitare un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dai Giudici di appello, insindacabile in sede di legittimità.
Conclusivamente il ricorso viene considerato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno
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