Scontro contro pietre presenti sulla strada e richiesta di risarcimento da parte dell’automobilista (Cass. civ., sez. VI – 3, dep. 9 novembre 2022, n. 32964).

Scontro contro pietre presenti sulla strada: è caso fortuito ? 

I Giudici di merito respingono la richiesta avanzata dall’automobilista danneggiato poiché l’evento occorso, a loro dire, integra il caso fortuito esimente della responsabilità per il custode della strada.

Il danneggiato ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 820/21, del 22 febbraio 2021, del Tribunale di Catania, che – respingendone il gravame avverso la decisione del Giudice di Pace – confermava il rigetto della domanda attorea.

Il ricorrente, riferisce di essere stato danneggiato per lo scontro contro pietre presenti sulla carreggiata. Le suddette pietre si trovavano sul selciato a causa del crollo di un muro delimitante la sede stradale rispetto ad un vicino agrumeto.

Il primo Giudice, previa autorizzazione della chiamata in causa della società tenuta alla manutenzione della strada, espletata la fase istruttoria attraverso prove testimoniali e C.T.U., rigettava la domanda.

Il Giudice di Pace rilevava come non ipotizzabile alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c., in ragione del fatto che la caduta delle pietre, causa dello scontro, avveniva pochi minuti prima del sinistro.

Il gravame interposto dall’attore viene respinto dal Tribunale che osservava: “il dovere di custodia deve riguardare la cosa in sé e tutti quegli agenti che insorgono nella stessa”, ciò che “non può affermarsi” nella presente fattispecie, “essendo indubitabile che non di un agente insorto nella cosa si è nella specie trattato, ma bensì di un’insidia costituita da pietre presenti sulla carreggiata stradale e facenti parte del muro di confine dell’agrumeto di proprietà di terzi limitrofo alla sede stradale”.

Inoltre il Giudice di appello osserva che non risulta fornita la prova della negligenza del Comune convenuto e che, anzi, risulta pacifico che il crollo delle pietre in questione avveniva pochi minuti prima del sinistro.

La vicenda approda in cassazione e secondo il danneggiato non si sarebbe tenuto in considerazione l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, perché possa configurarsi in concreto la responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, sicché è il custode, convenuto in giudizio, ad essere onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito.

Ed ancora osserva che la responsabilità dell’ente proprietario di una strada, in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, va affermata anche nei casi in cui l’evento lesivo trovi origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.

La sentenza impugnata ha motivato il rigetto della domanda risarcitoria sul presupposto che parte appellante non avesse “fornito la benché minima prova della negligenza della Città Metropolitana, dimostrando in particolare che la stessa, avvertita dell’esistenza delle pietre de quibus, abbia colpevolmente omesso di eliminarle”, risultando, anzi, “pacifico che il crollo delle pietre dal muretto di confine sia avvenuto pochi minuti prima del sinistro de quo”.

Proprio su tali basi, osservano gli Ermellini, il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ha ritenuto integrato il caso fortuito, con motivazione esente da vizi.

E’ ben vero che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione ha l’obbligo di vigilare affinché degli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada,  però è da negare l’operatività dell’art. 2051 c.c. per quei sinistri nei quali il fattore pericolo, si sia manifestato prima che fosse ragionevolmente esigibile qualsiasi intervento riparatore.

Il ricorso viene respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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