Scooter fermo al semaforo viene tamponato (Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2022, n.36725).

Scooter fermo al semaforo viene tamponato da un’automobile e il motociclista riporta lesioni personali.

Il danneggiato citava dinanzi, al Tribunale di Roma, l’Assicurazione e il proprietario-conducente del veicolo investitore chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito all’incidente stradale verificatosi il 25 maggio 2007, allorché egli, mentre era alla guida del proprio scooter fermo al semaforo veniva urtato dall’autovettura.

Il Tribunale di Roma applicava la presunzione di pari responsabilità e condannava le parti convenute a pagare al danneggiato la somma di euro 24.848,00.

La Corte di Appello di Roma – adita dal danneggiato – confermava la decisione del Tribunale sulla base dei seguenti rilievi:

-in primo luogo, doveva essere dichiarato “non utilizzabile”, in funzione probatoria, il documento indicato come “verbale di mediazione e relativi allegati” depositato telematicamente dall’appellante il giorno dell’udienza fissata per le conclusioni, in quanto tardivo;

– corretta e condivisibile appariva la decisione del primo Giudice nella parte in cui aveva reputato “non sufficientemente attendibile” il testimone escusso nel corso del giudizio  avuto riguardo sia alle modalità con cui egli aveva riferito di aver contattato il danneggiato, sia all’insufficienza delle fotografie versate in atti a suffragare l’ipotesi del tamponamento;

– la denuncia di sinistro inoltrata alla compagnia assicurativa non indicava la presenza di un testimone che avesse assistito all’incidente e dunque non vi erano elementi per superare la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2.

Il motociclista ricorre in Cassazione.

Deduce che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere “non utilizzabile” il documento indicato come “verbale di mediazione e relativi allegati” da lui depositato, poiché la produzione in giudizio non era avvenuta tardivamente, bensì tempestivamente, “al più in sede di prima udienza”, dandosene atto nel relativo verbale. Ergo, sulla base di questo errore, la Corte territoriale non aveva potuto considerare né le risultanze della consulenza tecnica modale espletata durante la procedura di mediazione né la documentazione sanitaria ad essa allegata.

La censura è inammissibile.

Le doglianze si risolvono in una critica generica della sentenza, ponendo sotto un unico motivo una molteplicità di profili tra loro confusi.

ll giudizio di Cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Nella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, il ricorrente ha precisato che il vizio specifico che si intendeva denunciare con il ricorso è quello di omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

A questa precisazione non può attribuirsi efficacia ai fini della sanatoria dell’originario difetto di specificità e tassatività dei motivi di ricorso, atteso che la funzione meramente illustrativa della memoria impedisce che la stessa possa integrare le carenze del ricorso in ordine alle censure formulate avverso la sentenza impugnata (Cass. 07/04/2005, n. 7260; Cass. 18/12/2014, n. 26670; Cass. 27/08/2020, n. 17893).

Inoltre, nella parte in cui censura la statuizione di non utilizzabilità del “verbale di mediazione e relativi allegati”, asseritamente resa sull’erroneo rilievo che il documento fosse stato prodotto all’udienza di precisazione delle conclusioni, formula una censura carente del necessario requisito di specificità.

Sussiste, quindi, violazione dell’onere di specifica indicazione di un atto processuale su cui è fondato il motivo di ricorso per cassazione.

In definitiva, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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