Perde il controllo del veicolo a causa delle condizioni del manto stradale (Cassazione Civile, sez. VI, dep. 24/10/2022, n.31289).
Perde il controllo del veicolo a causa del manto stradale e provoca lesioni al terzo trasportato a bordo.
Il Giudice di Pace di Sala Consilina esamina la domanda di risarcimento dei danni da sinistro stradale subiti dal veicolo dell’attore che a causa delle pessime condizioni del manto stradale, perde il controllo del veicolo finendo fuori strada.
Il Giudice di Pace, sentiti i testi di parte attrice e disposta una CTU medica sulla persona del danneggiato, accoglieva la domanda liquidando il danno nella misura di Euro 17.057,15 oltre interessi e spese.
L’Assicurazione propone appello e il Tribunale di Lagonegro accoglieva il motivo di appello con cui si deduceva l’erronea valutazione del compendio istruttorio acquisito in giudizio. I testi, che riferivano di aver aiutato i danneggiati ad uscire dal veicolo incidentato, di averli identificati e di aver offerto al danneggiato sanguinante al volto la disponibilità a chiamare il 118, – non sarebbero attendibili e, comunque, la loro testimonianza non sarebbe sufficiente a ritenere provato l’an del sinistro. Ergo, la domanda risarcitoria viene rigettata.
Il danneggiato si rivolge in Cassazione.
Con il primo motivo sostiene che il ragionamento seguito dal Tribunale sarebbe implausibile nelle conclusioni e che risulta omessa la valutazione di fatti decisivi per il giudizio, quali le condizioni di dissesto della strada teatro del sinistro, la cui precarietà era stata documentata dalla produzione di materiale fotografico, la corrispondenza tra la data riportata sul referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso ed il giorno in cui ebbe a verificarsi l’incidente, e le lesioni al volto del trasportato.
La censura viene ritenuta infondata: le motivazioni d’appello sono logiche e lineari e sulla scorta degli accertamenti i Giudici hanno accertata l’assenza di prova circa la dinamica del sinistro come allegata dall’attore che perde il controllo del veicolo a causa delle condizioni della strada.
I Giudici di secondo grado hanno ritenuto inverosimile:
-che il conducente di un’autovettura uscita di strada che veda il proprio figlio sanguinare dal volto, rifiuti di chiamare il 118 per il soccorso medico o le autorità competenti per i necessari rilievi;
-che un soccorritore che non ha alcun rapporto di parentela con le persone coinvolte in un sinistro stradale e non dichiara di conoscerli comunque da prima, identifichi con assoluta precisione due su tre occupanti dell’autovettura e non ricordi in nessun modo il nominativo del terzo;
-che entrambi i testimoni riferiscano che l’appellato sanguinava dal volto, quando il referto di pronto soccorso in atti parla di “trauma cranico minore” e di “ematoma escoriato regione zigomatica dx”, senza che compaia alcun cenno ad una ferita aperta e sanguinante.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il giudice del gravame non abbia attribuito al verbale del Pronto Soccorso il valore di prova legale ed abbia sconfessato arbitrariamente la valenza legale del referto dando una propria interpretazione dei fatti.
La doglianza è infondata.
Il verbale di pronto soccorso fa fede della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni dal medesimo rese ma non può estendere la propria efficacia a fatti, in base alla prospettazione del ricorrente, non citati nel verbale che attengono all’an della responsabilità invocata.
Contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, il contenuto del verbale di P.S. è stato valorizzato nella parte in cui il giudice ha da esso desunto la presenza di un “trauma cranico minore” e di un “ematoma escoriato regione zigomatica dx” al fine di ritenere inattendibili le testimonianze acquisite agli atti che avevano, invece, riferito di un sanguinamento al volto.
Il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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