Danno da lucro cessante nel sinistro stradale (Cassazione civile, sez. III, 07/10/2022, n.29320).

Danno da lucro cessante riconosciuto al danneggiato del sinistro stradale.

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado e in accoglimento dell’impugnazione principale del medesimo danneggiato, accertava la concorrente responsabilità dei coinvolti e così provvedeva: ” accoglie parzialmente la domanda proposta dal danneggiato e per l’effetto condanna in solido il convenuto e l’assicurazione  a pagare in suo favore Euro 16.568,03 oltre al lucro cessante come indicato in motivazione ed interessi legali dal 15.11.16 al saldo, detratti gli acconti ricevuti.

La Corte territoriale, a fondamento della decisione osservava per quanto qui di interesse che: spettava all’attore, in ragione della inabilità temporanea e della invalidità permanente accertate, nonché degli esborsi per spese mediche, la somma complessiva di Euro 27.586,34, non ulteriormente incrementabile a titolo di “personalizzazione superiore ai parametri standard”, in assenza di allegazione delle relative ragioni; poiché lo stesso aveva ricevuto dall’Assicurazione la somma di Euro 33.000,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, egli andava condannato a restituire alla compagnia assicuratrice la somma di Euro 3.553,66, oltre accessori.

Con il primo mezzo è denunciata per Cassazione la applicazione delle Tabelle elaborate nel 2014, anziché quelle elaborate nel 2018 e vigenti al momento della decisione e l’utilizzo delle Tabelle romane in luogo di quelle milanesi.

Il motivo è ammissibile e fondato.

Il ricorrente dà specifica contezza in ricorso di avere richiesto in sede di appello l’applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno alla persona e, del resto, tale deduzione trova conferma nella stessa sentenza impugnata.

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante l’applicazione del criterio tabellare, il danneggiato ha l’onere di chiedere che la liquidazione avvenga in base alle tabelle, ma non anche quello di produrle in giudizio, in quanto esse, pur non costituendo fonte del diritto, integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto.

La liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c. e, dunque, in un errore da parte del Giudice di merito  o nella aestimatio del danno o nella relativa taxatio.

La Corte territoriale, non avendo tenuto conto dell’aggiornamento delle tabelle milanesi, al momento in cui doveva decidere (2018), e avendo invece fatto riferimento a quelle ormai superate (2014), non ha correttamente applicato i principi sopra ricordati nella liquidazione del danno biologico, salvo il danno da lucro cessante.

Infine, infondata la censura inerente la personalizzazione del danno biologico superiore ai parametri tabellari standard, mancando ogni riferimento alla fattispecie concreta, ossia ai gravissimi danni fisici riportati di carattere odontoiatrico, gnatologico e maxillo facciale, come accertati dalla CTU medico legale.

La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto: la L. n. 124 del 2017, che ha modificato gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, discorre espressamente di “incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali”.

Questi ultimi devono consistere in circostanze anomale o eccezionali e del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalla legge, o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari, per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l’id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno.

La Corte territoriale, nell’escludere la personalizzazione del danno biologico ha fatto corretta applicazione dell’anzidetto principio di diritto, evidenziando l’assenza di allegazioni in punto di esistenza di circostanze anomale e peculiari a sostegno della pretesa.

Parimenti corretta, sulla base delle allegazioni e produzioni documentali, la liquidazione del danno da lucro cessante patito dal ricorrente a causa del sinistro stradale.

Conclusivamente, viene accolto il primo motivo e rigettati gli altri con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Assenza di strisce pedonali e investimento del pedone

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui