Distinzione tra infortunio ordinario e quello in itinere (Cass. civ., sez. VI-lav., 7 ottobre 2022, n. 29300) .

Distinzione tra infortunio ordinario e quello in itinere: i requisiti necessari.

È requisito indispensabile per l’indennizzo dell’infortunio la sussistenza della causa o dell’occasione di lavoro.

“Fra la prestazione lavorativa e l’evento vi deve essere un nesso di derivazione eziologica quanto meno mediata ed indiretta, essendo l’evento dipendente dal rischio inerente all’attività lavorativa o connesso al compimento di tale attività. Nel caso dell’infortunio in itinere, il rischio tutelato è invece quello derivante dallo spostamento spaziale del lavoratore eseguito in connessione con lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

La Corte d’Appello di Bologna accoglieva il gravame dell’INAIL e riformava la pronuncia di prime grado respingendo la domanda di un lavoratore volta ad ottenere la rendita da infortunio in itinere.

L’infortunio subito dal lavoratore non veniva indennizzato poiché durante il percorso si verificava una deviazione dal tragitto ordinario lavoro-privata dimora.

Infatti, veniva accertato che l’infortunato, direttore del punto vendita di una catena di negozi, tratteneva con sé l’incasso della giornata nascondendo il denaro nella propria auto. Quando era quasi arrivato a casa, era stato raggiunto da un collega che gli chiedeva un passaggio, il quale però, una volta raggiunta la destinazione, distraeva l’autista con una scusa e lo colpiva al collo con un coltello. Rubava l’auto e tornava al negozio per sottrarre l’incasso che egli credeva custodito nella cassaforte.

Secondo i Giudici di merito però, la deviazione del percorso non era collegata ad un’esigenza lavorativa, o necessaria, e l’accaduto non integrava dunque un rischio elettivo indennizzabile.

La decisione viene impugnata in Cassazione, che ritiene il ricorso fondato e procede alla distinzione tra infortunio ordinario e in itinere.

Gli Ermellini ricordano che «requisito indispensabile per l’indennizzabilità dell’infortunio sia la sussistenza della causa o, almeno, dell’occasione di lavoro, e cioè che fra la prestazione lavorativa e l’evento vi sia un nesso di derivazione eziologica quanto meno mediata ed indiretta, essendo l’evento dipendente dal rischio inerente all’attività lavorativa o connesso al compimento di tale attività» (v. Cass. civ. n. 774/1999).

L’occasione di lavoro, quale elemento costitutivo dell’infortunio indennizzabile, si verifica «quando tra l’evento lesivo e la prestazione lavorativa vi sia un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato e indiretto, e cioè una correlazione che vada al di là della mera concomitanza di tempo e di luogo, per cui anche se l’infortunio non debba essere necessariamente riconducibile ad un rischio proprio insito nelle mansioni svolte dall’assicurato, deve pur sempre essere ricollegabile all’espletamento dell’attività lavorativa, nel senso che il rischio di cui è conseguenza l’infortunio sia astrattamente connesso all’esecuzione dell’attività lavorativa e al perseguimento delle relative finalità (in tal senso v. Cass. n. 774/1999)».

Nel caso di infortunio in itinere, invece, il rischio tutelato è quello «derivante dallo spostamento spaziale del lavoratore eseguito in connessione con lo svolgimento dell’attività lavorativa. La norma tutela il rischio generico, inerente al percorso seguito dal lavoratore per recarsi al lavoro, cui soggiace qualsiasi persona che lavori».

Ciò posto, la Corte territoriale non si è attenuta ai principi esposti, avendo posto in essere una errata distinzione tra infortunio ordinario e infortunio in itinere, avendo assunto nella previsione di cui all’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965, relativa all’infortunio in itinere, una fattispecie in cui il rischio cui era esposto il lavoratore non era in alcun modo ricollegabile al tragitto percorso, cioè allo spostamento spaziale, bensì pacificamente all’attività lavorativa e alle mansioni svolte.

Il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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