Condanna provvisionale e danno da perdita del rapporto parentale (Tribunale Avellino, 9 dicembre 2022).

Condanna provvisionale per il danno da perdita del rapporto parentale.

Il Tribunale di Avellino ha riconosciuto ai congiunti della vittima una provvisionale parametrata al 20% del danno da perdita del rapporto parentale.

La condanna alla provvisionale, seppur differente dalle ordinanze ex art. 186-bis/quater cpc e dalle ordinanze preannunziate nella riforma Cartabia, costituisce la ratio dei provvedimenti anticipatori di condanna e mira a ristorare, in parte e subito, in attesa della definizione del giudizio, i danneggiati.

Il secondo comma dell’art. 278 c.p.c., prevede esplicitamente che, in caso di condanna generica, il collegio possa condannare il debitore nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova al pagamento di una somma a titolo di provvisionale.

A differenza della condanna generica, la condanna provvisionale è un provvedimento di condanna vero e proprio, che presuppone il raggiungimento di una prova piena e certa.  

Nei limiti della condanna, pertanto, costituisce titolo esecutivo. La sentenza che si pronuncia sul riconoscimento di un pagamento provvisionale è irrevocabile dal Giudice che l’ha emessa e può essere modificata solo attraverso i normali mezzi di impugnazione.

Tuttavia vi sono differenti scuole di pensiero: da un lato si sottolinea la differenza tra condanna generica e provvisionale, riconoscendo alla prima la natura di provvedimento condannatorio emesso sulla base della raggiunta prova del quantum della somma risarcitoria; altro orientamento vede la provvisionale come un provvedimento cautelare e quindi non suscettibili di passare in giudicato; infine secondo altro orientamento la provvisionale viene emessa su una cognizione completa di an e quantum e dunque si tratterebbe di sentenza non definitiva idonea a passare in giudicato.

Nel caso concreto, deciso dal tribunale di Avellino  nel rito sommario venivano richieste le seguenti poste risarcitorie:

danno – jure ereditario – biologico sofferto dal de cujus;

danno – jure ereditario – morale catastrofale;

danno jure proprio per perdita del rapporto parentale;

danno patrimoniale riflesso poichè, a seguito della morte, il marito disabile veniva affidato ad una casa di riposo.

Esperita la CTU medico-legale il Tribunale accoglieva l’stanza di riconoscimento della provvisionale che quantificava nel 20% del danno da perdita del rapporto parentale.

Nell’ordinanza di accoglimento viene evidenziato che “I congiunti, quali vittime secondarie, hanno innanzitutto diritto al risarcimento: “1) del danno patrimoniale iure proprio: consiste nella perdita delle utilità economiche di cui i prossimi congiunti beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a godere in futuro; 2) del danno biologico iure proprio: tale danno ricorre qualora le sofferenze causate dalla perdita del prossimo congiunto hanno determinato una loro lesione dell’integrità psicofisica; 3) del danno morale iure proprio: trattasi della lesione grave e irreparabile del legame familiare costituzionalmente tutelato. Di queste voci di danno, il danno non patrimoniale dei congiunti, incidendo esclusivamente sulla psicologia, sugli affetti e sul legame parentale esistente tra la vittima dell’atto illecito e i superstiti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, che, opportunamente valutati, con il ricorso ad un criterio di normalità, possano determinare il convincimento del giudice. Non si può pretendere, quindi, una prova diretta del dolore dei superstiti che essendo sostanzialmente un sentimento e comunque un danno di portata spirituale, può essere rilevato prevalentemente in maniera indiretta, attraverso delle presunzioni (vedi su tale ultimo punto in particolare Cass. 2005, n. 15019; vedi anche Cass. 2005, n. 15022 secondo la quale il danno subito in conseguenza della morte di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale è danno non patrimoniale e, integrando un danno conseguenza, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento “potendosi tuttavia ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi obiettivi forniti dal danneggiato, quali l’intensità del vincolo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi”)”.

Richiamata la più recente giurisprudenza (21837/2019, 7748/2020) è pacifico che il danno di cui si discute possa desumersi presuntivamente anche dal legame parentale e spetta ai congiunti jure proprio.

Avv. Emanuela Foligno

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