Lesioni alla vista causate dall’utilizzo dello spray al peperoncino (Cass. pen., sez. V, ud. dep. 16 dicembre 2022, n. 47765).
Lesioni alla vista causate dallo spray al peperoncino: scatta la condanna per lesioni personali.
La vicenda trattata dalla Sezione penale della Cassazione trae origine da un tentativo di sgombero di una camera d’albergo perpetrato in danno di una donna che, per difendersi, spruzzava sul viso “dell’aggressore” lo spray al peperoncino.
L’uomo perdeva momentaneamente la vista e introduceva giudizio penale per le lesioni personali subite.
I Giudici di merito condannavano la donna per il reato di lesioni personali, considerando irrilevante la mancata produzione di certificazioni sanitarie attestanti le lesioni patite dall’uomo, e la vicenda approda in Cassazione.
Ciò che è risultato dirimente, nei giudizi di merito, è la circostanza che l’uomo aggredito con perdeva momentaneamente la vista e che lo spray urticante veniva utilizzato senza motivo, non trattandosi di aggressione.
A seguito dell’evento, come detto, l’uomo riportava una irritazione agli occhi fastidiosa e perdurante per alcuni giorni ed era costretto ad utilizzare degli occhiali scuri.
La donna si rifiutava di lasciare la stanza in albergo e utilizzava lo spray urticante al peperoncino nei confronti del titolare dell’hotel che stava spostando i bagagli della donna dalla stanza in questione.
La donna sostiene la tesi di avere scambiato il direttore dell’albergo per un ladro, ma la tesi non convince i Giudici di merito, che la condannano per il reato di lesioni personali, aggravato dall’uso di un’arma.
In Cassazione l’imputata sostiene sia illogico parlare di lesioni personali, soprattutto perché manca «una certificazione medica attestante una condizione di malattia» e perché «la persona offesa ha riferito di un semplice bruciore agli occhi per alcuni giorni e non di vere e proprie lesioni alla vista.
Gli Ermellini evidenziano che “l’assenza di una certificazione medica non consente di escludere la sussistenza delle lesioni cagionate all’uomo, che era stato colpito dall’ospite dell’albergo con uno spray urticante a base di capsicum, attingendolo agli occhi” e che la persona offesa aveva momentaneamente perso la vista e solo in seguito, dopo aver fatto una doccia, l’aveva recuperata, essendo, peraltro, stato costretto a portare gli occhiali scuri per la perdurante irritazione.
Tale dinamica dei fatti, corroborata dai testi presenti al fatto e non messa in discussione dalla donna, consente, anche in assenza di un certificato medico di individuare la presenza di un’alterazione della funzionalità dell’organo, ancorché transitoria, consistente nella perdita della vista e nel permanere dell’irritazione.
Pertanto, la circostanza ha comportato una perdita di funzionalità dell’organo visivo con sua compromissione temporanea ed un conseguente, ancorché rapido, processo riabilitativo.
Non è lecito, secondo la Cassazione derubricare la condotta della donna.
La gratuità del gesto compiuto dalla donna in un contesto in cui non vi era pericolo, posto che «l’intervento dell’uomo, che si era limitato a portarne fuori della camera di albergo le valigie, era stato causato proprio dalla condotta della donna, che si rifiutava di lasciare la camera dell’albergo».
Infine, rilevante anche la potenzialità lesiva dello spray utilizzato dalla donna che era privo dei requisiti imposti dalla normativa.
Il ricorso viene respinto.
Avv. Emanuela Foligno
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