Caduta nel mercato comunale (Cassazione civile, sez. VI, dep. 02/12/2022, n.35558).
Caduta nel mercato comunale: risarciti oltre centomila euro.
La Corte d’Appello di Bari confermava la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta contro il Comune di Monte Sant’Angelo, riconosciuto il concorso del fatto colposo della danneggiata nella misura del 50%, aveva condannato il Comune al pagamento della somma di Euro 147.875,10 per i danni subiti a seguito dell’incidente occorsole allorquando, mentre camminava tra le bancarelle del mercato comunale, cadeva a terra a causa di una buca presente sul manto stradale.
Per quanto di interesse, la Corte territoriale applicando il principio di autoresponsabilità rilevava che la danneggiata “avrebbe dovuto avvedersi della sconnessione, tra l’altro evidente, esistente sul tratto stradale percorso”, tanto più che l’evento si verificava in pieno giorno, in luogo con presenza di numerose persone; elementi, questi, che avrebbero dovuto indurre la donna a prestare una maggiore prudenza nel percorrere la strada anche in considerazione del fatto che procedendo a piedi aveva la esatta percezione dello stato dei luoghi.
Il Comune impugna la decisione d’appello deducendo violazione dell’art. 2697 c.c. e contradditorietà della sentenza per avere affermato, da un lato, la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c., e dall’altro, la sussistenza di una condotta colposa da parte della danneggiata la quale non avrebbe prestato una maggiore prudenza nell’attraversare la strada pubblica pur avendo la esatta percezione dello stato dei luoghi.
Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. per non avere la Corte di Appello ritenuto interrotto il nesso eziologico tra la condotta della danneggiata ed il danno, pur essendo stata fornita dall’ente locale la prova del fortuito consistita nella condotta autonoma e colposa della vittima.
Le censure sono infondate.
Gli approdi giurisprudenziali in materia sanciscono:
a) l’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Ciò posto, gli Ermellini non riscontrano nessuna anomalia nella decisione della Corte di appello di Bari nell’avere confermato il comportamento imprudente della danneggiata e il riconoscimento di una responsabilità concorrente del Comune.
Viene ricordato che “In tema di responsabilità per danni da cosa in custodia, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l’agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti come “caso fortuito” e, dunque, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (v. Cass. 16/02/2021, n. 4035).”
I concetti “negligenza della vittima” e “imprevedibilità della sua condotta” hanno per conseguenza che la condotta negligente/distratta/imperita/imprudente della vittima, a prescindere dall’applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c., non è sufficiente a escludere totalmente la responsabilità del custode, occorrendo che si tratti di condotta non prevedibile, né prevenibile.
Stabilire se una certa condotta della vittima sia, o meno, imprevedibile e non prevenibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al Giudice di merito.
Il ricorso del Comune viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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