Obbligo vaccinale e disapplicazione dello Stato membro dell’Unione europea (Tribunale Firenze, 31/10/2022).

Obbligo vaccinale: disapplicazione della norma interna e violazione della Carta di Nizza.

Se una norma interna, come il caso del DL 44/21 che ha imposto l’obbligo vaccinale in contrasto con l’art. 32 della Costituzione e con la Carta di Nizza, il Giudice può disapplicarla senza rivolgersi alla Consulta o alla Corte Europea?

La decisione a commento (31.10.2022 del Tribunale di Firenze) evidenzia che l’obbligo vaccinale contemplato dal Decreto Legge n. 44/21 deve essere disapplicato dal Giudice dello Stato membro, senza la necessità di passare per la Corte Costituzionale.

La questione riguarda una Psicologa sospesa dall’Ordine poiché non vaccinata. La Psicologa si rivolge al TAR per chiedere la sospensione del provvedimento con cui il Consiglio dell’Ordine decideva la sospensione dall’attività per il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale.

Il TAR declinava la propria giurisdizione con conseguente passaggio della causa al Tribunale di Firenze, ove la Dottoressa invoca la disapplicazione dell’obbligo vaccinale imposto dal DL 44/2021.

Il Tribunale dà atto della disapplicazione del DL 44 per contrasto con alcune disposizioni della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ma anche con la Carta di Nizza e con la Costituzione Italiana.

Vengono vagliate le condizioni sancite dalla Corte Costituzionale per ritenere legittima una legge che impone un trattamento sanitario, precisando che tale trattamento non deve incidere negativamente sullo stato di salute degli individui.

Evidenzia, inoltre il Tribunale, che la Carta di Nizza, agli artt. 1 e 3, “sancisce che l’Unione Europea pone la persona al centro della sua azione, tutelandone la libertà anche in campo medico, in quanto l’individuo non può essere sacrificato innanzi all’interesse collettivo”.

L’obbligo di qualsiasi Giudice di applicare integralmente il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, comporta il dovere di disapplicare la norma interna contrastante con quella europea, sia anteriore sia successiva a quest’ultima, così come affermato dalla Corte di Giustizia fin dalla sentenza del 9 marzo 1978, Simmenthal (Corte giust. 9 marzo 1978, causa 106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato c. SpA Simmenthal).

Ebbene, il Tribunale arriva alla conclusione che il decreto Legge menzionato sia in conflitto con la Carta di Nizza, in quanto:

“- vi è il fattore “coazione” incompatibile con la libertà delle cure in campo medico, infatti, chi non si vaccina subisce la conseguenza indiscutibilmente grave e negativa di essere sospeso dall’Ordine di appartenenza, uscendo senza un vero motivo dal mondo del lavoro, pur essendo sani e per periodi che sono stati peraltro eccezionalmente lunghi viste le proroghe applicate, non potendo sostentarsi e praticare la professione, espressiva di libertà personali intangibili (art. 2 e 13 cost.);

– questi trattamenti vaccinali imposti dalle leggi italiane ordinarie sono sperimentali e non se ne conoscono gli effetti, perché sono stati autorizzati in base alla direttiva Ce 83/2001 e del regolamento europeo n. 507/2006 ossia in forma condizionata (AIC) , senza adeguati e completi studi di efficacia e sicurezza, e non sono stati testati per la prevenzione del virus ma solo della malattia.”

Il provvedimento di sospensione deliberato dall’Ordine con cui si sospende il Medico dall’albo fino a che non si vaccini, contrasta con la Carta di Nizza agli artt. 1, 3 e anche 21 perché il Medico è discriminato per le sue opinioni personali, per l’esercizio della sua libertà di scelta in campo medico, in quanto non può esprimersi nel mondo lavorativo e non può sostentarsi, pur trovandosi nella stessa condizione dei colleghi vaccinati, che possono essere contagiati nonostante i sieri sperimentali non dotati di efficacia immunizzante.

Avv. Emanuela Foligno

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