Calcolo danno differenziale e percentuale di invalidità

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Calcolo del danno differenziale e percentuale di invalidità

Calcolo del danno differenziale e necessaria quantificazione monetaria della percentuale d’invalidità (Cass. civ., sez. VI, 29 settembre 2022, n. 28327)

Calcolo del danno differenziale da invalidità permanente: bisogna sottrarre dal valore monetario dell’invalidità complessiva, inclusiva di menomazione preesistente e di quella causata dall’illecito, il valore monetario di quella preesistente all’illecito.

Diversamente ragionando, parametrare il risarcimento alla mera differenza dei punti percentuali, senza convertirli precedentemente in somme di denaro, comporta una sottostima del danno da risarcire.

La Corte di Cassazione con la interessante decisione qui a commento indica i criteri da utilizzare per il calcolo del danno differenziale, in un a vicenda che trae origine da responsabilità medica.

Il Tribunale di Urbino, chiamato a decidere  su errori diagnostici e terapeutici commessi dai sanitari di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale, riconosceva la responsabilità della convenuta, liquidava – per quanto qui di interesse – a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente la somma di Euro 56.598,00 commisurata (secondo le Tabelle di Milano del 2014) ad una percentuale di invalidità del 17%, pari alla differenza tra la percentuale di invalidità complessiva accertata dal C.T.U., pari al 25%, e quella dell’8% ascrivibile ai postumi permanenti che comunque sarebbero derivati dall’incidente sportivo.

La Corte d’Appello di Ancona confermava la decisione di prime cure.

La somma riconosciuta al danneggiato veniva commisurata alla percentuale di invalidità ottenuta, sottraendo dalla percentuale complessiva accertata dal CTU quella ascrivibile ai postumi permanenti che sarebbero comunque derivati dall’incidente.

Il danneggiato ricorre in Cassazione lamentando l’errata quantificazione del danno da parte dei Giudici di merito operata disattendendo i principi in materia di calcolo del danno differenziale.

Le doglianze sono fondate.

“l’apprezzamento delle menomazioni policrone “concorrenti” […], va compiuto stimando prima, in punti percentuali, l’invalidità complessiva, risultante dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall’illecito e poi quella preesistente all’illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di “validità” anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa”.

Invece, il Giudice di merito aveva quantificato il danno commisurandolo ad una percentuale di invalidità, senza calcolare il valore monetario dell’invalidità complessiva, da cui sottrarre il valore monetario corrispondente a quello causato dalle menomazioni preesistenti concorrenti (la frattura ossea causata dall’incidente ).

Ciò che deve essere risarcito, ribadiscono gli Ermellini, sono le funzioni vitali perdute e non il grado di invalidità, che ne rappresenta solo una misura convenzionale.

Difatti, mentre la misura convenzionale cresce secondo una progressione aritmetica, le privazioni delle funzioni vitali crescono in misura più che proporzionale rispetto a tale misura e, pertanto, ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Un metodo di calcolo basato solo sulla percentuale di invalidità e non sul corrispondente valore monetario, non è corretto.

La Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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