Bambino investito davanti all’entrata di casa (Tribunale Terni, 02/11/2022, n.797).

Bambino investito da un’automobile riporta trauma cranio-facciale.

I genitori del bambino convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Terni, la proprietaria e la conducente dell’autovettura, nonché la Compagnia assicuratrice del veicolo, al fine di ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale occorso in data 27/05/2017 in occasione del quale il figlio minore riportava un trauma cranio-facciale.

In particolare, gli attori esponevano:

-che in data 27/05/2017 il minore si trovava a bordo della propria bicicletta, fuori dalla sede stradale, fermo all’ingresso della propria abitazione, quando veniva investito dall’autovettura Volkswagen,  cadendo a terra;

-che nell’immediatezza del fatto il bambino veniva trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Terni ove veniva dimesso con la diagnosi di “policontuso: trauma cranio facciale, flc dorso polso e mano destra”;

-che la relazione medico-legale di parte accertava un’inabilità temporanea parziale al 75% di 15 giorni al 50% di 15 giorni, nonché un danno biologico permanente pari al 4,5%, e, infine, esborsi per spese mediche in misura pari ad euro 616,00.

Il Giudice di Pace di Terni, rigettava la domanda attorea condannandola a rifondere alla parte convenuta le spese di lite.

La decisione viene impugnata per erronea interpretazione delle risultanze probatorie; violazione e falsa applicazione dell’art. 2054, comma II, c.c. ed omessa motivazione sul punto; mancata ammissione della CTU medico-legale.

L’appello è fondato.

L’art. 2054, comma II, c.c., come noto, introduce la presunzione che ciascun conducente abbia egualmente concorso alla produzione dei danni e, al contempo, che la qualificazione giuridica della fattispecie costituisce operazione riservata al Giudice del merito sulla base dei fatti storici, tempestivamente allegati. Ai sensi di tale norma si presume, difatti, che ciascun conducente abbia prodotto i danni derivati dallo scontro con pari colpa e con pari forza causale.

Nel caso in cui, in esito alla fase istruttoria, il Giudice venga comunque a trovarsi nella impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro ed attribuire in concreto la misura delle rispettive colpe, dovrà farsi ricorso, in via residuale, al principio sopra enunciato.

Dall’istruttoria svolta innanzi al Giudice di Pace la presunzione di pari responsabilità non può ritenersi superata.

Nessun testimone ha assistito al sinistro, e dunque la precisa dinamica delle modalità che ha visto il bambino investito, non può ritenersi accertata.

Non aiuta, in tal senso, il verbale della Polizia Municipale che ha accertato la presenza di un albero che poteva ostruire la visuale dell’autovettura, in quanto i Vigili intervenivano dopo l’incidente e il veicolo investitore era stato spostato.

Il conducente del veicolo, per liberarsi della responsabilità presunta ex art. 2054, comma II, c.p.c. deve fornire in giudizio la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass., n. 4130/2017). Tale prova non è stata fornita.

In conclusione, si ritiene non raggiunta da parte del conducente dell’autovettura la prova liberatoria idonea a vincere la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma II, c.c., con la conseguenza che i convenuti sono tenuti al risarcimento dei danni subiti dall’attore nella misura della propria responsabilità, cioè della metà.

Il danno subìto dal bambino viene liquidato in misura pari ad euro 103,00, a titolo di danno patrimoniale, e ad euro 2.633,25 a titolo di danno non patrimoniale.

Avv. Emanuela Foligno

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