Errato trattamento della ferita chirurgica (Corte Appello L’Aquila, Sentenza n. 1619/2021 del 28/10/2021).
Errato trattamento della ferita chirurgica provoca u processo osteomielitico.
La negligenza dei Sanitari ha determinato l’insorgenza di un processo osteomielitico per aver trattato, inizialmente in maniera superficiale, la ferita chirurgica nonostante presentasse palesi ed inconfondibili ritardi di guarigione, con presenza di arrossamento e secrezioni.
L’attrice deduce di avere subito danni non patrimoniali a causa dell ‘omissione, imperizia e negligenza dell’Ospedale convenuto a giudizio allorquando i Medici, in presenza di ferita chirurgica con palesi ed inconfondibili ritardi di guarigione e di arrossamento, secrezioni e difficoltà a deambulare, veniva trattata solo con medicazioni locali senza alcuna prescrizione di antibiotici, cosi da determinare l’insorgenza di processo osteomielitico, rilevato strumentalmente, con conseguente ricovero presso il reparto di malattie infettive e terapia antibiotica massiva protrattasi per mesi.
Il paziente, in particolare, esponeva che a seguito di un infortunio sul lavoro con trauma da schiacciamento della caviglia destra, veniva sottoposto ad intervento chirurgico per artrodesi in data 22. 02.12 presso l’Ospedale; che nonostante la ferita chirurgica presentasse ritardi di guarigione, i sanitari si erano limitati a medicazioni locali, prescrivendo blanda terapia antibiotica solo nell’agosto del 2012; che, nel settembre del 2012, veniva posta sospetta diagnosi di osteomielite, confermata successivamente nell’ottobre del 2012; che solo in data 31.10.2012 egli veniva ricoverato e sottoposto a trattamento antibiotico e, successivamente dimesso con prescrizione di terapia antibiotica massiva domiciliare per sei mesi; che l’imperizia dei sanitari nell’errato trattamento della ferita doveva ritenersi la causa dell’insorgenza del processo osteomielitico, risoltosi solo alla data del 13.05.2013.
Il Tribunale di Chieti, all’esito della CTU medico -legale, respingeva la domanda, ritenendo non dedotto alcun profilo di responsabilità per danni da infezione nosocomiale.
Il paziente impugna la decisione lamentando:
a) l’erronea e \o insufficiente motivazione nella parte in cui si è ritenuto non essere stato dedotto, con la domanda proposta, il profilo di responsabilità in ordine all’errato trattamento della ferita e all’insorgenza del processo osteomielitico per l’inefficacia delle cure prestate dai sanitari; nella parte in cui non sono state considerate le conclusioni di cui alla CTU che pure ha addebitato ai sanitari la sottovalutazione ed il misconoscimento degli indicatori dell’infezione;
b) l’erronea ed omessa motivazione in ordine alla regolazione degli oneri processuali da porsi a carico della ASL, anche quanto alle spese di CTU, per non avere la convenuta partecipato al procedimento di mediazione e, sotto tale profilo, in via ulteriore per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, 3^ comma, c.p.c..
La Corte ritiene il primo motivo di censura fondato.
L’appellante, in sostanza, contesta la ratio con cui il Giudice di primo grado ha respinto la domanda ritenendola fondata esclusivamente sul rilievo della ritardata somministrazione di antibiotici e non su specifica responsabilità dell’Azienda convenuta per i danni da infezione osteomielitica, quest’ultima ritenuta dal CTU di origine nosocomiale e riconducibile alla omessa adozione di misure precauzionali, e così reputando che detto specifico profilo di responsabilità fosse rimasto del tutto estraneo alle deduzioni dell’attore.
Tale tesi non viene condivisa dai Giudici d’appello.
Il paziente, nell’esporre – nell’atto introduttivo del giudizio – le circostanze caratterizzanti il personale caso clinico (l’infortunio sul lavoro, il conseguente ricovero, il successivo intervento chirurgico di artrodesi ed i ripetuti accessi per controlli e medicazioni), ha evidenziato e documentato quanto emerso con riferimento alle specifiche condizioni della ferita chirurgica (esito dell ‘intervento di artrodesi cui era stato sottoposto ), dapprima deiscente, e poi infiammata con tramite fistoloso, altresì rappresentando l’ iter sanitario in ordine alla diagnosi ed alle iniziali prescrizioni antibiotiche.
In particolare, ha dedotto che ” Tale omissione \imperizia gravemente colposa da parte dei medici del nosocomio ha determinato l’insorgenza di processo osteomielitico “, ritenendo la grave colpa medica dei sanitari per aver trattato, inizialmente in maniera superficiale, la ferita chirurgica ” nonostante presentasse palesi ed inconfondibili ritardi di guarigione, con presenza di arrossamento e secrezioni “.
Ebbene, la domanda del paziente è stata travisata poichè nel dedurre omissione, imperizia e \o negligenza della ASL, è stata sicuramente lamentata la contrazione della infezione osteomielitica, facendo riferimento alla obiettiva sottovalutazione della condizione della ferita chirurgica, cui è stata connessa l’intempestività della diagnosi ed anche l’errato trattamento della ferita chirurgica dalle iniziali prescrizioni mediche.
Ergo, il paziente ha indicato i fatti costituenti le ragioni della domanda, allegando la condotta ritenuta inadempiente della ASL, sotto il profilo omissivo e negligente, quanto alla valutazione, alla diagnosi ed al trattamento connessi alla ferita chirurgica ed alla manifestatasi infezione, rispetto alla quale le terapie apprestate, tempestive o meno, rappresentano solo una frazione della più complessa attività sanita ria che è lecito essere pretesa dal paziente.
La CTU ha riconosciuto che le lesioni lamentate dal paziente sono derivate da profili di negligenza da parte della struttura, ravvisabili nell’inosservanza di cautele e precauzioni finalizzate a scongiurare l’insorgere di infezioni e della complicanza costituita dall’osteomielite.
Risulta quindi dimostrato il nesso causale e la contestazione della ASL di avere somministrato al paziente le più idonee terapie per debellare l’infezione non è sufficiente a ritenere integrata la prova liberatoria in ordine alla sussistenza di una causa imprevedibile ed inevitabile che ha impedito la corretta prestazione.
Pertanto, la sentenza impugnata viene riformata e la domanda proposta nei confronti della ASL viene accolta integralmente, in punto di responsabilità nei confronti della Struttura.
Avv. Emanuela Foligno
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