Violenze fisiche e addebito della separazione (Cassazione civile, n.31351/2022).
Violenze fisiche al coniuge e addebito della separazione.
Se un coniuge usa violenza ai danni dell’altro, è giustificata sia la pronuncia di separazione per intollerabilità sopravvenuta della convivenza che l’addebito della stessa all’autore delle aggressioni.
Le violenze fisiche esercitate ai danni del coniuge rappresentano una violazione molto grave dei doveri coniugali di per sè sufficiente a ritenere fondata la domanda di separazione per sopravvenuta intollerabilità della convivenza e pronuncia del relativo addebito nei confronti del soggetto agente.
Nell’ambito di un procedimento di separazione la moglie chiedeva la pronuncia dell’addebito nei confronti del marito per le condotte violente tenute nei suoi confronti che hanno condotto alla crisi del rapporto matrimoniale.
La domanda della donna viene respinta dai Giudici di Appello per assenza della prova sulle rappresentate violenze fisiche e i comportamenti violenti e reiterati nel tempo.
In buona sostanza, secondo i Giudici di merito sono carenti le prove documentali e testimoniali di soggetti terzi estranei alla coppia sulle asserite condotte violente del marito.
La donna impugna la decisione in Cassazione deducendo di avere allegato le persecuzioni, i maltrattamenti, le umiliazioni, e le violenze fisiche e morali inflittegli dal marito durante la vita matrimoniale.
Precisa, inoltre, di avere debitamente allegato, attraverso la produzione degli atti del procedimento penale, le violenze fisiche e psicologiche cui era stata sottoposta dal marito, gravato anche di provvedimento di Ammonimento per stalking da parte del Questore.
Contesta, infine, di avere richiesto nel giudizio di merito l’ammissione delle prove testimoniali.
Le censure sono ritenute fondate.
La Suprema Corte ribadisce che per principio consolidato le violenze fisiche e morali reiterate inflitte da un coniuge ai danni dell’altro integrano violazioni talmente gravi da giustificare non solo la separazione dei coniugi per sopravvenuta intolleranza della convivenza, ma anche l’addebito della stessa all’autore delle violazioni dei doveri scaturenti dal matrimonio.
Ergo, accertate dal Giudice di merito tali violenze, è superfluo e non necessario procedere alla comparazione della condotta del coniuge violento con quella della vittima.
Il giudizio della Corte di merito è errato in punto di mancanza di prove circa le asserite violenze fisiche subite dalla donna. Difatti, la vittima ha allegato tutte le prove necessarie a provare le violenze subite, di cui peraltro viene dato atto nella sentenza impugnata, ma tuttavia considerate non sufficientemente specifiche.
Secondo la Suprema Corte emerge con tutta evidenza il clima di violenza su cui si fondava il rapporto dei coniugi e i Giudici di appello avrebbero dovuto giungere alla conclusione che era palese la violazione del dovere di rispetto che deve caratterizzare una relazione coniugale.
Il ricorso viene accolto e la decisione casata con rinvio in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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