Piattaforma mai utilizzata e infortunio (Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2022, n.28941).

Piattaforma mai utilizzata e infortunio sul lavoro di grave entità.

Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di risarcimento del danno differenziale proposta dal lavoratore in relazione all’infortunio occorso condannando la società datrice di lavoro al pagamento del danno biologico da menomazione permanente e temporanea dell’integrità psicofisica nonché al rimborso delle spese mediche, riconoscendo la responsabilità della società nella misura del 60% ed un concorso di colpa dello stesso lavoratore nella misura del 40%.

La Corte d’Appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha quantificato nella misura dell’80% la responsabilità della società e in misura pari al 20% il concorso di colpa del lavoratore ed ha di conseguenza rideterminano le somme a quest’ultimo spettanti a titolo di risarcimento del danno.

I Giudici di appello hanno dettagliatamente ricostruito la dinamica dell’infortunio: il danneggiato, incaricato di svolgere, unitamente a un collega, dipendente di altra società, lavori di riparazione di una grondaia, si è recato presso la sede della propria datrice di lavoro per ritirare una piattaforma elevabile montata su automezzo, già noleggiata dalle due società per l’esecuzione del lavoro.

Poiché non era disponibile quel tipo di piattaforma, veniva consegnata al lavoratore una piattaforma mai utilizzata aerea semovente; pur sapendo che lo stesso non sapesse utilizzare quel diverso mezzo. Veniva dunque istruito in modo approssimativo, per dieci minuti, salendo sul cestello e mostrando i comandi al cliente rimasto a terra; giunti sul luogo di lavoro, i due lavoratori. sono saliti sulla piattaforma, senza prima posizione gli stabilizzatori, e hanno mosso le leve di guida del mezzo, i cui pittogrammi non erano visibili perché sporchi di vernice; il cestello si è sollevato e il mezzo si è ribaltato, provocando la caduta di entrambi.

La Corte di merito ha individuato la colpa della società datrice nell’avere consegnato al danneggiato una piattaforma mai utilizzata dallo stesso, senza acquisire la necessaria documentazione sulla formazione degli operai che avrebbero dovuto lavorare con quella piattaforma e senza fornire ai medesimi istruzioni complete ed esaustive, come imposto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 72; inoltre, la società consegnava la piattaforma priva di manuale d’uso e manutenzione, priva degli adesivi di avvertimento dei pericoli derivanti dall’intervento sulla valvola di sicurezza e con i pittogrammi posti sui dispositivi di comando a bordo del cestello illeggibili perché sporchi di vernice.

La CTU medico-legale svolta in secondo grado ha quantificato nella misura del 30% il danno biologico subito dal ricorrente che ha liquidato secondo le tabelle milanesi del 2014, con una personalizzazione pari al 20% (per l’entità della lesione e l’amputazione subita dall’infortunato, non congruamente risarcite dal valore medio del punto), detraendo la somma riconosciuta per la medesima voce dell’Inail.

La società datrice di lavoro ricorre in Cassazione deducendo, per quanto di interesse, errata attribuzione della colpa e errata valutazione del sistema di sicurezza della piattaforma mai utilizzata, secondo la tesi del lavoratore danneggiato.

Le censure sono infondate e inammissibili.

La Corte d’Appello non ha addossato alla datricei la responsabilità di aver consegnato la piattaforma senza previamente controllare l’inserimento della valvola di sicurezza. Al contrario, nella decisione impugnata si legge: “in relazione alla valvola di sicurezza, osserva la Corte che da un lato non è dato sapere lo stato dell’elettrovalvola alla data dell’accaduto e ancor prima della consegna del mezzo e dall’altro che, come rilevato dal CTU e dagli agenti di polizia giudiziaria intervenuti, si può solo ipotizzare un intervento sulla valvola di sicurezza senza che sussistano però elementi che rendano possibile individuare chi e quando abbia compiuto tale azione”.

La Corte d’appello ha, invero, riconosciuto la responsabilità della società noleggiatrice per avere la stessa consegnato la piattaforma senza i pittogrammi leggibili, senza manuale d’uso, senza i segnali di pericolo sulla valvola di sicurezza, a persona che aveva dichiarato di non averla mai utilizzata e senza preoccuparsi di fornire istruzioni complete. Non è quindi ravvisabile la dedotta violazione delle regole presuntive.

La Suprema Corte rigetta il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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