Abbagliamento provocato da un veicolo provoca l’investimento del pedone (Cass. pen., sez. IV, dep. 8 novembre 2022, n. 42019).
Abbagliamento provocato da un veicolo e investimento del pedone : condannato per omicidio.
L’automobilista afferma che la causa del sinistro sarebbe l’abbagliamento provocato da un veicolo della opposta corsia di marcia, che, impedendogli la visuale della strada andava a colpire il pedone uccidendolo.
I Giudici di merito hanno ritenuto inadeguata la condotta dell’automobilista, anche in considerazione del luogo del sinistro caratterizzato da abitazioni e attraversamenti pedonali e scarsa illuminazione. Sulla scorta di tali circostanze viene ritenuto irrilevante l’abbagliamento provocato da un veicolo della opposta corsia.
L’automobilista, pertanto, viene condannato per omicidio colposo.
I Giudici di merito specificano che il conducente «nel percorrere in orario serale un tratto rettilineo di una strada statale fiancheggiata da abitazioni e caratterizzata da attraversamenti pedonali e segnalazioni di pericolo per il possibile attraversamento di bambini ha investito, in condizioni di visibilità non ottimale ma sufficiente, una persona intenta ad attraversare la carreggiata – da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia della vettura e previo utilizzo delle apposite strisce – e ne ha causato la morte».
Pertanto, secondo i Giudici, si tratterebbe di colpa non solo generica ma anche specifica.
In Cassazione l’automobilista contesta ogni addebito inerente «una condotta di guida non adeguata alle condizioni spazio-temporali ed alla presenza dell’attraversamento pedonale», soprattutto perché «la velocità accertata dal Consulente di parte è risultata pari a 58 Km/h in un tratto di strada con limite di velocità fissato a 60 km/h» e «l’impatto è avvenuto a distanza di circa 12 metri dalle strisce pedonali, comunque risultate usurate».
Secondo la tesi del ricorrente, i Giudici di merito avrebbero dovuto valutare l’incidenza della condotta colposa della persona offesa e la scarsa illuminazione pubblica presente in zona, a causa del non funzionamento di alcuni lampioni, oltrechè l’abbagliamento provocato dal veicolo della opposta corsia.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e osserva che : «l’automobilista non ha accordato al pedone attraversante sulle apposite strisce la dovuta precedenza, a cagione di una condotta di guida caratterizzata da una velocità, indicata dal consulente della difesa in 58 chilometri orari, cioè ai limiti di quella consentita, non consona alle condizioni delia circolazione che imponeva di arrestare l’automobile e concedere la precedenza».
Il rispetto di tale regola avrebbe evitato l’investimento del pedone e il decesso dello stesso.
Inoltre, viene osservato, che l’automobilista stava percorrendo, in ora serale, una strada rettilinea con illuminazione non perfettamente efficiente in tutti i tratti, costeggiata da abitazioni e caratterizzata da attraversamenti pedonali, composti da strisce visibili ancorché usurate. Queste circostanze avrebbero dovuto esortare il conducente ad una maggiore cautela di guida.
Ad ogni modo, l’abbagliamento provocato da un altro veicolo può discriminare la condotta del conducente che, in conseguenza di quella circostanza, abbia determinato l’incidente, soltanto quando egli abbia proceduto con una condotta di guida che non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e allorché l’abbagliamento si sia verificato in modo del tutto imprevisto ed imprevedibile.
Ed ancora, afferma la Corte, “nel caso in cui il conducente venga abbagliato è tenuto a rallentare la velocità al massimo e, occorrendo, anche a fermarsi al fine di evitare l’insorgenza di una situazione di pericolo e, ove non adotti tali cautele, risponde delle conseguenti lesioni personali e dell’omicidio conseguenti ad un investimento della persona offesa, la cui eventuale colpa non esclude la responsabilità del guidatore, da intendersi quale soggetto deputato a governare il relativo rischio”.
Condanna confermata e ricorso rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui
Leggi anche: