Legatura delle tube non eseguita correttamente (Cassazione Civile, sez. III, 18/07/2022, dep. 18/07/2022, n.22532).
Legatura delle tube non corretta e gravidanza indesiderata.
I coniugi, nonché i figli, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Agrigento, l’Azienda Sanitaria Provinciale ed i medici al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dall’insuccesso dell’intervento di legatura delle tube cui si era sottoposta la donna in occasione del parto del quinto figlio e che aveva determinato il concepimento e la nascita indesiderata della sesta figlia.
Gli attori, in particolare, deducevano la lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, la violazione del diritto al consenso informato e la mancata informazione circa le indicazioni da seguire e le indagini post operatorie da effettuare.
Il Tribunale rigettava la domanda, dichiarando conseguentemente assorbita la domanda di regresso proposta dall’Azienda sanitaria nei confronti dei due medici, e quelle di garanzia proposte nei confronti delle compagnie assicuratrici.
Il Tribunale osservava che la mancata riuscita dell’intervento di legatura delle tube non era stata determinata da una condotta imperita, imprudente e negligente dei sanitari convenuti, ma piuttosto, come ritenuto dal C.T.U., dal fenomeno, assolutamente asintomatico, della cosiddetta “fistolizzazione tuboperitoneale”, complicanza statisticamente improbabile ma non impossibile. Alla legatura delle tube, nel caso di utilizzo della tecnica L.T. post partum alla quale si era sottoposta la donna, era infatti correlata una probabilità di fallimento pari allo 0,75%.
Successivamente, la Corte d’appello di Palermo riteneva sussistente la responsabilità dei sanitari per l’inesatta esecuzione dell’intervento – sulla scorta delle conclusioni della nuova CTU disposta nel corso del giudizio di secondo grado – e condannava i convenuti per la nascita indesiderata della sesta figlia.
Secondo la Corte di Palermo, in assenza di alcuna plausibile spiegazione alternativa, era “più probabile che non” che la legatura delle tube e la sezione della tuba di sinistra (la quale, nella cartella clinica del parto dell’ultima figlia, successivo all’intervento per cui è causa, veniva descritta dai medici come “ricanalizzata”) non fossero state effettuate secondo i canoni di diligenza richiesti.
La seconda CTU sconfessava la tesi, sostenuta dai primi Consulenti e dai Consulenti delle parti convenute, della fistolizzazione tuboperitoneale di uno dei due monconi della tuba sinistra in quanto, dalla descrizione fatta dai medici che avevano seguito l’ultimo parto, emergeva che entrambi i capi della ruba si presentavano perfettamente riaccollati, e inoltre una simile fistolizzazione non sarebbe stata sufficiente a permettere il ripristino del passaggio degli spermatozoi e dell’uovo fecondato per l’impianto in cavità uterina.
Inoltre, la mancata descrizione nella cartella clinica dell’intervento di legatura delle tube non avrebbe potuto costituire un argomento per desumere la corretta esecuzione della stessa prestazione e concludere per il verificarsi di un’ipotesi di incolpevole fallimento della metodica adottata.
I due Medici propongono ricorso per Cassazione. In sintesi viene lamentato che la decisione della Corte d’appello di Palermo, nel concludere che la gravidanza insorta a seguito dell’esecuzione dell’intervento di legatura delle tube sarebbe stata causata dell’errata esecuzione dell’intervento chirurgico, si porrebbe in contrasto con quanto affermato dal CTU nominato nel primo grado.
Difatti, il primo Consulente concludeva che l’intervento di legatura delle tube era stato eseguito con le dovute diligenza e perizia e che la successiva gravidanza era da attribuire ad un minimo margine di insuccesso connaturato al medesimo intervento. I CTP nominati da parte convenuta avevano dimostrato, anche con richiamo a studi e letteratura scientifica, che le valutazioni dei consulenti nominati dalla Corte d’appello non erano supportate da dati scientifici né da riscontri oggettivi.
La censura è inammissibile perché critica la CTU di secondo grado, per essersi posta in contrasto con quanto asserito dal primo Consulente d’ufficio e dai CTP, da un lato, e per aver ritenuto che uno dei Medici abbia svolto un ruolo di cooperazione attiva nell’esecuzione dell’intervento.
La Suprema corte ricorda che l’allegazione, nel ricorso per cassazione, di un mero dissenso scientifico avverso le valutazioni effettuate dal CTU, che non attinga un vizio nel processo logico seguito dalla Corte territoriale, si traduce in una inammissibile domanda di revisione nel merito del convincimento del Giudice.
La parte che in sede di legittimità lamenti l’acritica adesione del Giudice di merito alle conclusioni del C.T.U. non può infatti limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, ha l’onere d’indicare specificamente le circostanze e gli clementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità.
Inoltre, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla CTU stessa già dinanzi al Giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.
In conclusione, entrambi i ricorsi dei Medici vengono rigettati.
Avv. Emanuela Foligno
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