Modulo di denuncia del sinistro stradale artt. 143 e 148 codice delle assicurazioni (Cassazione Civile, sez. III, 09/11/2022, n.32919).

Modulo di denuncia del sinistro stradale e improponibilità della domanda.

Nel 2012 la danneggiata conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli il responsabile del sinistro e la compagnia assicuratrice assumendo di essere rimasta coinvolta – cinque anni prima – in un sinistro stradale ascritto a responsabilità del convenuto.

Il Giudice di Pace dichiarava improponibile la domanda principale, ai sensi dell’art. 148 cod. ass., ritenendo che:

-) al caso s’applicava, ratione temporis, il testo dell’art. 148, comma 1, cod. ass. precedente le modifiche introdotte dal D.L. N. 1 del 24 gennaio 2012 (conv. in L. 24.3.2012 n. 27);

-) tale norma stabiliva che alla richiesta scritta di risarcimento del danno (che la vittima d’un sinistro stradale ha l’onere di inviare all’assicuratore del responsabile, a pena d’improponibilità dell’eventuale successivo giudizio risarcitorio) fosse allegato il modulo di denuncia di sinistro previsto dall’art. 143 cod. ass.;

-) poiché, in concreto, il modulo di denuncia del sinistro non era stato allegato alla richiesta stragiudiziale di risarcimento, l’azione andava dichiarata improponibile;

-) irrilevante era la circostanza che la società assicuratrice, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento priva del suddetto modulo, non avesse richiesto alla danneggiata l’integrazione della documentazione.

La sentenza venne appellata dalla soccombente.

Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza 29.5.2018 n. 1529, rigettava il gravame condividendo le argomentazioni del Giudice di Pace.

La decisione viene impugnata in Cassazione e contesta:

a) la sentenza è nulla perché motivata in modo solo apparente;

b) la condizione di proponibilità prevista dall’art. 148 cod. ass. deve ritenersi adempiuta anche quando il danneggiato invii una richiesta incompleta all’assicuratore, se questi non si avvalga della facoltà di chiedere l’integrazione della richiesta, prevista dal comma 5 della norma suddetta;

c) la domanda non poteva essere dichiarata improponibile, perché il documento ad essa non allegato (il modulo di denuncia di sinistro di cui all’art. 143 codice delle assicurazioni) non impediva all’assicuratore di formulare l’offerta risarcitoria;

d) sia l’assicuratore del responsabile, sia quello della vittima (cui la richiesta di risarcimento era stata rivolta ai sensi dell’art. 149 codice delle assicurazioni) in sede stragiudiziale avevano rifiutato l’indennizzo affermando l’uno che “l’assicurato disconosceva il fatto storico”; l’altro che “gli accertamenti esperiti non consentono di ritenere provato l’accadimento del fatto”; nessuno dei due assicuratori interpellati, pertanto, in sede stragiudiziale aveva mai dedotto che la mancata allegazione della denuncia di sinistro di cui all’art. 143 codice delle assicurazioni impedisse la formulazione dell’offerta;

e) in ogni caso, anche ad ammettere che l’art. 148 cod. ass. fosse norma ambigua, essa andava interpretata in modo costituzionalmente orientato, e dunque nel senso esattamente opposto a quello adottato dal tribunale, dal momento che la pronuncia di improponibilità della domanda ha finito per limitare il diritto di difesa della vittima.

Gli Ermellini, preliminarmente, evidenziano che alla fattispecie deve applicarsi l’art. 148 cod. ass. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 27 del 24 marzo 2012, entrata in vigore il 25.3.2012, a nulla rilevando che quest’ultima norma abbia abrogato l’obbligo per il danneggiato di allegare alla richiesta di risarcimento la denuncia di sinistro prevista dall’art. 143.

“L’abrogazione di una norma che prevedeva una condizione di procedibilità della domanda non fa sì che quest’ultima divenga procedibile anche se proposta in assenza di quella condizione, ma nella vigenza della norma poi abrogata che la prevedeva”.

La vicenda è interessante perchè riguarda due tematiche importanti della richiesta di risarcimento per sinistro stradale.

La prima questione è stabilire quale sorte debba avere la domanda giudiziale di condanna dell’assicuratore della R.C.A. al risarcimento del danno causato da un sinistro stradale, quando la vittima abbia assolto in modo incompleto l’onere di previa richiesta scritta di cui all’art. 145 CdA.

La seconda, è stabilire se una richiesta stragiudiziale incompleta sia sanata dall’inerzia dell’assicuratore, che non richieda al danneggiato alcuna integrazione.

Riguardo la prima problematica, l’onere di cui all’art. 145 CdA. non può dirsi assolto, quando la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno sia incompleta, a meno che gli elementi mancanti siano superflui. Per la seconda questione l’assicuratore ha l’onere di segnalare al danneggiato l’incompletezza e richiedere l’integrazione. Ove ciò non faccia, l’onere di cui all’art. 145 CdA da parte del danneggiato dovrà ritenersi assolto.

“Le norme giuridiche vanno interpretate alla luce del loro scopo”, stigmatizza la Suprema Corte, ovvero: se scopo dell’onere di previa richiesta scritta di cui all’art. 145  è quello di prevenire le liti, tale onere va assolto in modo coerente con tale scopo.

L’assolvimento dell’onere di previa richiesta scritta è coerente con lo scopo della legge quando la richiesta contiene tutti gli elementi essenziali per consentire all’assicuratore della di formulare una offerta risarcitoria. Elementi essenziali per formulare una offerta risarcitoria sono:

a) la descrizione chiara della dinamica del sinistro; b) la prospettazione chiara delle responsabilità; c) l’indicazione chiara e completa dei danneggiati e dei danni di cui chiedono il risarcimento; d) l’allegazione dei documenti idonei a suffragare le richieste di cui sopra.

Conseguentemente, non soddisfa l’onere di cui all’art. 145 CdA sia la richiesta stragiudiziale generica od ambigua, sia quella che presti ossequio solo formale ai contenuti prescritti dall’art. 148 (ad esempio, allegando tutti i documenti ivi prescritti, ma limitandosi ad allegare l’esistenza di “ingenti danni” non altrimenti precisati).

Ed ancora, una richiesta stragiudiziale di risarcimento incompleta o priva di taluno degli allegati prescritti dall’art. 148 CdA non rende improponibile la successiva azione giudiziaria, se gli elementi mancanti erano inutili ai fini dell’accertamento delle responsabilità e della stima del danno.  

Ciò chiarito, riguardo la incompletezza della richiesta stragiudiziale di risarcimento inficiante la proponibilità della successiva domanda giudiziale, anche quando l’assicuratore del responsabile ometta di richiederne l’integrazione, va interpretata in modo coerente col suo scopo: e lo scopo di essa è “favorire la uberrima bona fides del danneggiato e dell’assicuratore nel corso delle trattative stragiudiziali”.

In altri termini la ratio è quella di prevenire le liti, proprio per tale ragione “ la legge impone al danneggiato un onere di discovery, ed all’assicuratore un onere di offerta congrua e motivata”.

Di talchè la richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale, se l’assicuratore della R.C.A. non ne chieda l’integrazione.

La sentenza impugnata non ha osservato tali principi e il ricorso viene accolto.

Avv. Emanuela Foligno

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