Tamponamento e verifica della distanza di sicurezza

0
Tamponamento e verifica della distanza di sicurezza

Tamponamento e verifica delle distanze di sicurezza (Cass. civ., sez. VI – 3, 3 febbraio 2023, n. 3398).

Tamponamento e inosservanza della distanza di sicurezza.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del motociclista rimasto coinvolto in un sinistro stradale, in seguito all’accertamento svolto dalla Corte di Appello di Palermo della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., limitando, così, nella misura del 50% il credito risarcitorio del danneggiato quantificato in primo grado nella misura di euro 147.000,00.

L’uomo, evidenzia di essere stato vittima del sinistro avvenuto per tamponamento quale conseguenza di un precedente scontro frontale tra due autovetture e che non risulta corretta l’applicazione della presunzione di pari responsabilità.

La Suprema Corte ritiene le censure fondate.

I Giudici di Appello, a fronte del tamponamento da tergo , come emerso dalla fase istruttoria,  avrebbe dovuto applicare la presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza del veicolo tamponante. Sulla scorta di tale presunzione spetta all’automobilista artefice del tamponamento fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile (Cass. n. 8051/2016, n. 21513/2020). Spetta, inoltre, al conducente del veicolo tamponante la prova anche di tale anomalia, che rende inoperante la detta presunzione, “evenienza da escludersi in caso di normale marcia di veicoli e non di improvvisi, anomali e imprevedibili ostacoli” (Cass. n. 17206/2015).

Conclusivamente, in caso di tamponamento, la presunzione di pari responsabilità predicata dal secondo comma dell’art. 2054 c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, CdS, dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, per la decisione nel merito.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Omicidio colposo stradale per investimento del ciclista

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui