Cianosi periferica post esofago-gastro-duodenoscopia (Tribunale Torino, sez. IV, Ordinanza 27/11/2022).

Cianosi periferica post esofago-gastro-duodenoscopia e decesso del paziente.

I congiunti del paziente citano a giudizio l’azienda Ospedaliera onde sentirne dichiarata la responsabilità per il decesso del familiare e per inadeguatezza del consenso informato.

Il paziente, affetto da malattia da reflusso gastro-esofageo scarsamente responsiva a terapia farmacologica, ernia jatale e prolasso mitralico, su indicazione dei sanitari curanti, si sottoponeva ad esofago-gastro-duodenoscopia in narcosi e trattamento con radiofrequenza.

Durante la fase di risveglio, il decorso dimostrava che la procedura, contrariamente a quanto annotato in cartella, non era stata correttamente eseguita: veniva, infatti, registrata la comparsa sul paziente di cianosi periferica con desaturazione ed ipotensione. I sanitari ponevano in essere, quindi, manovre di emergenza ed il paziente si risvegliava lamentando forte dolore in regione addominale.

Successivamente, si verificava un ulteriore episodio di desaturazione e il paziente perdeva nuovamente conoscenza, con arresto del polso. Veniva intubato e sottoposto a procedure di emergenza; solo dopo circa venti minuti, allorché giungeva il cardiochirurgo in sala, veniva eseguito ecocardiogramma che evidenziava un versamento pericardico di sangue fluido, e veniva praticata una pericardiotomia in emergenza, senza tuttavia effetto alcuno sulla ripresa del battito cardiaco, tanto che nonostante 50 minuti di massaggio cardiaco, alle ore 10,45, si verificava il decesso.

L’ordinanza qui a commento si presenta molto interessante per la impeccabile disamina inerente l’applicazione delle tabelle romane e di quelle “nuobve” milanesi sul danno da perdita del rapporto parentale.

Il Tribunale dà atto della sostanziale omogeneità tra le conclusioni della perizia svolta in sede penale e della CTU medico-legale collegiale svolta in causa e formula una proposta conciliativa ai sensi dell’ art. 185 cpc.

Procede a una valutazione comparativa del possibile quantum risarcibile per la voce di danno parentale, confrontando la Tabella di Roma 2019 e la nuova Tabella di Milano a punti del 2022, come segue:

Vittima 46 anni, moglie 40 anni , figlio 13 anni, figlio 8 anni, ascendente paterno 78 anni e materno 75 anni.

Seguendo le Tabelle romane 2019:  importo liquidabile € 304.007,70 per la moglie, per la figlia €  294.201,00, per il figlio €  € 294.201,00, per il padre  € 245.167,50, per la madre €  245.167,50.

Seguendo le Tabelle milanesi 2022: importo liquidabile per la moglie  € 336.500,00, per la figlia €  349.960,00 [importo superiore al “cap”, dunque da ridurre], per il figlio €  356.690,00 [importo superiore al “cap”, dunque da ridurre], per il padre  €  255.740,00, per la madre €  255.740,00.

Ebbene, la Suprema Corte non ha ancora avuto modo di pronunciarsi sulla tabella milanese a punti del giugno 2022 e viene dato atto che “ l’applicazione del parametro E della nuova Tabella milanese 2022 comporta la possibilità della valutazione del Giudice dal riconoscimento di 0 punti fino ad un massimo di 30, e che dunque anche in questo caso, come nella applicazione della precedente Tabella di Milano 2021, si potrebbe sostanzialmente determinare quella oscillazione tra un tetto minimo ed un tetto massimo che costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola di valutazione equitativa del danno, con il rischio di non motivare adeguatamente il passaggio logico tra le circostanze concrete evidenziate e gli importi identificati, e non una uniforme e prevedibile concretizzazione tipizzata, come auspicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte”.

Sulla scorta di tali ragionamenti, il Giudice propone a titolo di risarcimento del danno parentale la somma di Euro 336.500,00 in favore di ognuno dei cinque attori, ai valori attuali, non tanto in pedissequa applicazione della nuova Tabella di Milano 2022, quanto per le seguenti motivazioni:

a) la necessità di un adeguamento del valore del danno risarcibile rispetto alla ormai piuttosto risalente Tabella romana;

 b) la necessità di risarcire integralmente ed in maniera conforme a giustizia la perdita patita da tutti e cinque gli attori, soprattutto per la peculiarità ed eccezionalità del caso, in cui, in maniera del tutto imprevedibile ed inaspettata, il legame affettivo tra la giovane vittima ed i superstiti è stato reciso ex abrupto (come emerge dalla espletata istruttoria orale, come dimostrato dalle conseguenze psichiche accertate in capo ai figli, desumibili dalla CTU psichiatrica che il precedente GI ha ritenuto di disporre, nonché -più in generale ed in riferimento anche agli altri attori-come risulta dalla documentazione medica prodotta in atti).

Oltre a ciò. Viene tenuto conto che la morte del paziente ha comportato la cessazione di una importante fonte di reddito nella famiglia (trentamila euro annui), e dunque:

• Per la moglie: dal momento del decesso del coniuge al momento (presumibile) della pensione di quest’ultimo (60 anni, con valutazione al ribasso per finalità conciliativa); importo liquidabile: Euro 140.000,00 (10.000 Euro/anno x 14 anni).

• Per il figlio: dal momento del decesso del padre al momento (presumibile) di raggiungimento dell’indipendenza economica (25 anni, tenuto conto di un possibile percorso universitario, stante anche l’educazione impartita); importo liquidabile: Euro 85.000,00 (5.000 Euro/anno x 17 anni).

• Per la figlia: dal momento del decesso del padre al momento (presumibile) di raggiungimento dell’indipendenza economica (25 anni, tenuto conto di un possibile percorso universitario, stante anche l’educazione impartita); importo liquidabile: Euro 60.000 (5.000 Euro/anno x 12 anni). Per un totale di danno patrimoniale a titolo di lucro cessante pari ad Euro 285.000,00.

Formulata la proposta conciliativa in tali termini, la causa viene rinviata per la precisazione delle conclusioni al giugno 2023.

Avv. Emanuela Foligno

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