Conflitto di interessi tra conducente e terzo trasportato (Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2023, n. 1765).
Conflitto di interessi tra il conducente del veicolo, colpevole del sinistro stradale, e il terzo trasportato.
Il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda rivolta nei confronti dell’Assicurazione designata per il FGVS (fondo di garanzia vittime della strada) e la società che si occupa della gestione delle reti stradali, sostenendo che la vettura su cui viaggiava il trasportato danneggiato usciva di strada a causa di una pozza d’acqua sul manto stradale, nonché per il fatto che un veicolo che viaggiava in senso opposto aveva sollevato spruzzi di acqua sul parabrezza impedendo la visuale al conducente.
Conducente e proprietario del veicolo su cui viaggiava il terzo trasportato proponevano gravame che veniva ritenuto inammissibile per conflitto di interessi.
In Cassazione viene dedotto che “non vi fosse alcun conflitto di interessi tale da determinare la declaratoria di inammissibilità, in quanto le pretese di ciascuna delle parti erano di comune accordo: tutti e tre miravano a far valere la responsabilità dell’ignoto conducente dell’altra vettura e della società che si occupa della gestione delle reti stradali”.
Secondo i ricorrenti, pertanto, non essendo le posizioni processuali in contrasto non vi sarebbe alcun conflitto di interessi, né alcun veto al patrocinio di un unico difensore.
La Cassazione respinge la censura e ricorda che “nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio”.
In specie, anche se le parti hanno avanzato domande non incompatibili l’una con l’altra, poiché tutte finalizzate all’accertamento della responsabilità di terzi, hanno in giudizio posizioni tali che virtualmente confliggono tra loro.
Risulta accertato che la responsabilità del sinistro è del conducente del veicolo, su cui era trasportato il danneggiato, per eccesso di velocità. Già questa circostanza pone le parti (conducente e terzo trasportato) in una posizione di conflitto virtuale nello stesso procedimento in quanto legittima un’azione del terzo trasportato verso il conducente.
La regola sul conflitto di interessi, spiega la Cassazione, è finalizzata ad evitare che avere un unico difensore possa recare pregiudizio ad una delle parti che potrebbe sostenere una posizione incompatibile con l’altra e che la comunanza del difensore con quella potrebbe precludergli.
In sostanza, “l’effettivo accertamento, in primo grado, della colpa del conducente ha posto in conflitto attuale la posizione di quest’ultimo con quella del terzo trasportato, che quindi avrebbe dovuto avere difesa diversa; ma il conflitto era comunque virtuale a prescindere dall’effettivo accertamento di quella colpa, in quanto, in astratto avrebbe potuto condurre comunque a quell’accertamento”.
Per tali ragioni il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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