Invalidità della CTU disposta dal Pubblico Ministero

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invalidità della CTU disposta dal Pubblico Ministero

Invalidità della CTU disposta dal Pubblico Ministero (Cassazione civile, sez. III,10/02/2023, n.4229).

Invalidità della CTU disposta dal Pubblico Ministero è quanto censurato in sede di legittimità.

Il danneggiato, che pativa gravi lesioni a seguito di un sinistro stradale nel quale perdeva la vita il terzo trasportato, citava a giudizio il conducente del veicolo antagonista e l’Assicurazione.

Il Tribunale di Pistoia rigettava la domanda.

Successivamente, la Corte d’Appello di Firenze, richiesta di pronunciarsi sulla invalidità della CTU disposta dal P.M., ha rigettato l’appello escludendo la presenza di elementi che potessero far propendere per un concorso di responsabilità dei due conducenti nella produzione del sinistro.

I Giudici di Appello hanno ritenuto non provata la ricostruzione della dinamica del sinistro, ed anzi, hanno evidenziato che quanto allegato dal danneggiato si poneva in contrasto con l’accertamento svolto dal Consulente.

Con l’unico motivo di ricorso in Cassazione viene lamentata la applicazione dell’art. 2054, secondo co. c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo.

Il ricorrente contesta, in sintesi, l’accertamento svolto dal Giudice di merito sulla dinamica del sinistro. Richiama, inoltre, a sostegno della violazione dell’art. 2054,2 co. c.c. la velocità dei due veicoli, entrambi oltre il limite, la presenza di segni di scarrocciamento e segni di reazione della medesima ben 46 metri prima dell’albero dove andò a collidere.

Tutti questi elementi, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto indurre il Giudice a ritenere che la responsabilità per il sinistro dovesse essere ripartita.

La Suprema Corte rigetta la censura ed evidenzia che il ricorrente ha omesso di indicare il fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti che sarebbe stato pretermesso dalla sentenza impugnata il che rende, per questo aspetto, il motivo inammissibile.

Ad ogni modo, la censura è comunque infondata poichè non è stata raggiunta la prova  che l’urto tra le due autovetture avesse innescato la rotazione che portava alla collisione del danneggiato con il palo e con l’albero.

Posta l’accertata assenza di urto antecedente alla perdita di controllo tra l’auto condotta dal ricorrente e l’altro veicolo,  viene meno in radice l’ipotizzabilità del concorso e dunque della violazione dell’art. 2054, secondo co. c.c..

Conclusivamente il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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