Prova del fatto storico nei sinistri stradali con soli danni materiali (Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 09/11/2022, n.1163).
Prova del fatto storico nei sinistri stradali senza feriti.
La controversia trae origine dalla domanda proposta davanti al Giudice di Pace di Reggio Emilia, con la quale è stato chiesto il risarcimento del danno patrimoniale derivante da un sinistro stradale.
Il Giudice di Pace, dopo avere disposto CTU ricostruttiva ed avere rigettato le istanze di prova testimoniale formulate dall’attrice, rigettava la domanda, ritenendo non raggiunta la prova del fatto storico del sinistro dedotto.
Avverso la sentenza viene interposto appello.
a) Con il primo motivo di appello, si censura la sentenza per non avere correttamente valutato le conclusioni della CTU, e si deduce che la stessa non avrebbe formulato un giudizio di incompatibilità tra i danni accertati ed il sinistro così come dedotto. In particolare, l’appellante evidenzia che nella perizia si dà atto che il “parafango anteriore presenta tracce di non escludibile riconducibilità all’evento”.
Il motivo è infondato.
La lettura complessiva della CTU consente di acclarare con certezza che il sinistro non si è verificato così come dedotto dall’appellante.
Più in particolare, il Consulente ha accertato che: “emerge ictu oculi una sostanziale difformità morfologica ed altimetrica tra le reciproche abrasioni; non esiste sulla BMW riscontro del contatto con lo specchio retrovisore della Peugeot; non esistono sulla Peugeot tracce di contatto con lo specchio retrovisore esterno della BMW; i rilasci di smalto biancastro sul parafango anteriore sinistro della BMW suscitano non poche perplessità; l’introflessione della lamiera in corrispondenza della luce di separazione dalla porta anteriore sinistra, s’interrompe bruscamente e non trova riscontro nelle tracce presenti sulla Peugeot; stando alla rappresentazione grafica, la Peugeot avrebbe dovuto invadere la corsia di pertinenza della BMW e questa avrebbe dovuto trovarsi in assetto deviante verso destra; se così fosse stato, i veicoli non avrebbero dovuto entrare in contatto con gli assi perfettamente paralleli, bensì con un apprezzabile angolo di incidenza, che però stride con la natura delle abrasioni presenti sui mezzi”, ciò che porta al conclusivo e definitivo giudizio di “incompatibilità morfologico-dimensionale delle reciproche avarie”.
Tale conclusione poi ulteriormente rafforzata dal fatto che “1. il conducente della BMW non ricorda quale sia l’albero urtato. 2. Nessuno degli alberi presenti nella tratta potenzialmente interessata presenta la benché minima traccia di impatto riconducibile all’evento. 3. A quanto riferito non vi sarebbe stato intervento di autorità né ricorso al carro attrezzi per riportare in carreggiata il veicolo incidentato per trasportarlo alla autocarrozzeria”, nonostante la gravità dei danni ed il coinvolgimento di diverse parti meccaniche.”
In sostanza: per un verso solo un modestissimo danno al parafango anteriore è astrattamente compatibile con il sinistro così come dedotto, mentre per altro verso tutti gli altri e ben più gravi danni certamente non lo sono.
Conseguentemente, il sinistro non può essersi verificato così come dedotto e dunque manca la prova del fatto storico.
Con il secondo motivo di appello viene censurata la inammissibilità delle istanze istruttorie formulate.
Anche questo motivo non viene accolto.
In caso di sinistri con soli danni a cose “l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta.
In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta”.
Conclusivamente, il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice di Appello, rigetta il gravame.
Avv. Emanuela Foligno
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