Necessità di noleggio di veicolo sostitutivo per sinistro stradale (Cassazione civile, sez. III, 14/03/2023, n.7358).

Necessità di noleggio di veicolo sostitutivo per impossibilità di utilizzare il proprio s seguito di sinistro stradale.

Le società di Autonoleggio e l’Autocarrozzeria, dichiarando di essere cessionarie dei crediti vantati dall’automobilista per i danni subiti a causa di un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto a seguito di tamponamento, convenivano in giudizio il responsabile del tamponamento e l’Assicurazione, in regime di indennizzo diretto, chiedendo la condanna delle al pagamento del costo di noleggio di una vettura sostitutiva per quattro giorni di fermo tecnico dell’auto del danneggiato e della somma di Euro 2.771,00 sostenuta per la riparazione veicolo.

Veniva disposta CTU per la quantificazione dei danni materiali e prova testimoniale che confermava la necessità per il danneggiato di fruire di un mezzo sostitutivo. Il Giudice di Pace, tuttavia, rigettava la domanda ritenendo non provata la necessità di noleggio di veicolo sostitutivo.

Successivamente, il Tribunale di La Spezia rigettava l’impugnazione, ritenendo che la necessità di noleggio di un veicolo sostitutivo avrebbe dovuto essere provata in via documentale e non lo era stata.

La Società ricorre in Cassazione e lamenta che, ai fini della risarcibilità del danno da fermo tecnico, fosse necessario dimostrare la necessità in concreto del ricorso al veicolo sostitutivo e non anche la sola dimostrazione di aver sostenuto la relativa spesa, trattandosi di una perdita subìta dal danneggiato in conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito.

Il ricorso viene ritenuto fondato.

La prova del danno da fermo tecnico di veicolo incidentato non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, o della perdita subìta per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo.

Nel caso esaminato, pur fornita la prova della spesa sostenuta per il fermo tecnico, il Tribunale ha ritenuto, errando, necessaria anche la dimostrazione della necessità della spesa. Oltre a ciò la motivazione resa dal Giudice di secondo grado risulta incomprensibile nella parte in cui ha ritenuto “inattendibile la testimonianza raccolta in giudizio perché non riscontrata in via documentale”.

Per tali ragioni, la decisione viene cassata e rinviata al Tribunale di La Spezia in persona di diverso Magistrato per nuovo esame.

Avv. Emanuela Foligno

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