Strato melmoso non visibile sulla strada e responsabilità del Comune (Corte Appello Napoli, sez. II, 13/09/2022, n.3754).

Strado melmoso non visibile e cromaticamente uniforme all’asfalto provoca un sinistro stradale.

Il danneggiato impugna la sentenza con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato, condannandolo alle spese del giudizio, la sua domanda proposta contro il Comune di Napoli e volta ad ottenere il risarcimento dei danni per trauma distorsivo del collo del piede sinistro patiti dall’incidente verificatosi il giorno 29 luglio 2013 a causa della presenza sul manto stradale di uno strato melmoso non visibile in quanto cromaticamente conforme all’asfalto.

Il danneggiato lamenta l’erroneità della sentenza che ha escluso la responsabilità del Comune di Napoli a norma dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 2043 c.c. nonostante l’assenza di cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con la più diligente attività di manutenzione, né ricorrendo la situazione atta a qualificare il fattore di pericolo come caso fortuito, essendo la presenza sulla pubblica di strato melmoso e scivoloso, inidoneo ad integrare l’ipotesi di eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità che possa interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

In ordine al quantum debeatur, contesta la decisione del Giudice di prime cure di non disporre una CTU d’ufficio sulla sua persona, reiterando la richiesta istruttoria.

Il primo Giudice ha rigettato ha rigettato la domanda ritenendo non raggiunta la prova della responsabilità, a norma dell’art. 2051 c.c., del Comune convenuto per il sinistro verificatosi. In particolare, è stata esclusa l’esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, essendo questo interrotto dal caso fortuito costituito dal comportamento illecito di terzi utenti del bene i quali, irresponsabilmente, avevano abbandonato, lungo la carreggiata e ai margini di una sede stradale, rifiuti organici (verosimilmente frutta), che causavano, poi, la formazione dello strato melmoso.

Inoltre, in primo grado veniva esclusa l’applicabilità della responsabilità per fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. essendo lo strato melmoso riferibile “ad attività di pertinenza del Comune, mancando pertanto l’imputabilità del fatto dannoso all’ente”.

Secondo il Tribunale l’interruzione del nesso causale sarebbe dipesa anche dalla condotta tenuta dal danneggiato per essere disceso dall’autoveicolo in un’area non destinata a tal fine, né avendo dedotto e documentato circostanze valevoli ad integrare uno stato di emergenza e di necessità.

Con l’impugnazione il danneggiato sostiene la responsabilità dell’Amministrazione proprietaria della strada per le lesioni che si è procurato discendendo dalla vettura per sincerarsi della sua efficienza avendo avvertito un rumore anomalo e scivolando su uno strato melmoso verosimilmente proveniente dalla marcescenza della frutta e di altri residui organici da rifiuti abbandonati al bordo della strada.

Si tratta della banchina con corsia di emergenza sulla rampa di uscita della Strada (ex) Statale e dal materiale fotografico allegato in giudizio sono visibili cumuli di rifiuti e alcune macchie sull’asfalto. L’attore, odierno appellante, ha riferito di essere riuscito a non cadere ma di avere distorto la caviglia del piede sinistro a carico della quale ha documentato la sofferenza ed il trauma con la certificazione medica del medesimo giorno del sinistro.

Ebbene, la sostanza melmosa su cui il danneggiato avrebbe perso l’equilibrio sarebbe dipesa dalla decomposizione della frutta contenuta nei rifiuti abbandonati ai margini della strada.

La frutta marcita, divenuta strato melmoso e non ancora essiccato, evidenzia il recente fenomeno della sua decomposizione, di talchè appare rispettato il canone per cui il riparto dell’onere probatorio in base all’art. 2051 c.c. vuole che per prima cosa il danneggiato dimostri il nesso di causa tra il danno e la cosa e, solo dopo che tale dimostrazione sia fornita, il custode possa liberarsi da responsabilità offrendo prova del fortuito.

Ne consegue, infatti, che se difetta la prima dimostrazione sulla ricorrenza del nesso di causa tra la cosa ed il danno, non occorre neppure accedere alla seconda sull’interruzione di quel nesso di causa ad opera del fortuito.

L’art. 2051 c.c. pone, come è ormai acquisito, una regola di responsabilità che prescinde dalla colpa del custode, come dimostra proprio il contenuto della prova liberatoria che non coincide con la dimostrazione dell’assenza di colpa, ma richiede, per l’appunto, la prova del caso fortuito, ossia di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa e che incide autonomamente sul nesso causale.

La sola prova offerta dal danneggiato dimostra unicamente l’esistenza di una sostanza viscida e il trauma distorsivo patito da costui, ma non anche il fatto che quest’ultimo sia da annettere alla prima.

Ad ogni modo, il fatto stesso che il residuo organico su cui sarebbe scivolato il danneggiato fosse ancora in stato liquido o melmoso fa ritenere che la percolazione dai sacchetti sia stata recente, il che elide anche in ragione di una presunzione sicuramente ammissibile, il nesso causale e non consente di ascrivere le conseguenze della irresponsabile condotta di altri utenti stradali a fatto dell’ente proprietario della via che richiede una regolarità causale statisticamente apprezzabile circa la prevedibilità e l’evitabilità del comportamento di altri.

Per l’effetto, i Giudici d’appello ritengono che la valutazione fatta dal primo Giudice sulla prova del nesso causale sia corretta, anche in considerazione del fatto che il danneggiato non avrebbe dovuto percorrere a piedi un’area stradale non destinata alla sosta.

L’appello viene rigettato.

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A parere di chi scrive la decisione non pare correttamente motivata laddove viene evidenziato che “il residuo organico su cui sarebbe scivolato il danneggiato fosse ancora in stato liquido o melmoso fa ritenere che la percolazione dai sacchetti sia stata recente, il che elide anche in ragione di una presunzione sicuramente ammissibile, il nesso causale e non consente di ascrivere le conseguenze della irresponsabile condotta di altri utenti stradali a fatto dell’ente proprietario”. I Giudici di merito non hanno considerato che la degradazione di alimenti e frutta, in particolare, è un processo che investe un arco temporale dai 3 ai 6 giorni (circa) a seconda del clima. Ebbene, non pare rispondere ai canoni di logica affermare che la percolazione dei rifiuta sia stata recente di talchè si elide il nesso causale. Giurisprudenza di legittimità granitica afferma (ciò ribadito anche in recentissime decisioni di Cassazione), che la responsabilità dell’Ente custode della strada è esclusa solo se l’intervento riparatore non sia avvenuto nella immediatezza, o comunque entro poche ore, dalla dispersione di materiale sulla carreggiata.

A parte la considerazione che il danneggiato impiegava un tratto stradale inibito al transito pedonale che, semmai, avrebbe potuto influire ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Avv. Emanuela Foligno

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