Tetraplegico e invalido civile al 100% l’automobilista coinvolto in un sinistro stradale (Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2023, n. 5959).

Tetraplegico l’automobilista coinvolto nel sinistro stradale, ma il risarcimento del danno viene negato.

Il danneggiato cita in giudizio l’Assicurazione con la quale aveva un contratto che prevedeva il risarcimento dei danni in caso di invalidità risultante da infortunio.

L’Assicurazione eccepiva che il sinistro stradale che rendeva l’assicurato tetraplegico e invalido totale, era avvenuto perché lo stesso guidava in stato di ebbrezza e che, in base alle condizioni di polizza, vi era esclusione della garanzia assicurativa.

Secondo il danneggiato dirimente sarebbe l’assoluzione in sede penale per il reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto il test alcolemico era stato dichiarato inutilizzabile poiché effettuato senza il consenso dell’interessato e senza la presenza dei sanitari.

Il Tribunale di Bologna riteneva non utilizzabile il test alcolemico e dichiarava non provato lo stato di ebbrezza.

La Corte di Appello di Bologna, riformava integralmente la decisione di primo grado e rigettava la domanda dell’automobilista che impugna la decisione in Cassazione.

Il ricorrente contesta la sentenza impugnata nel punto in cui, a prescindere dalla utilizzabilità e rilevanza del test alcolemico, ha ritenuto che ci fossero sufficienti indizi, comunque per ritenere lo stato di ebbrezza. Assume una valutazione incompleta del quadro probatorio nel senso che, pur essendo chiaramente emerso sia dalle prove assunte nel giudizio penale, che da quelle poi ribadite in sede civile, che egli non presentava stato di ebbrezza al momento della guida, la Corte d’appello ha fatto leva invece sulla apparentemente emersa circostanza che il ricorrente avrebbe bevuto quella sera uno o due bicchieri di vino, ed inoltre ha ricavato lo stato di ebbrezza da una illazione, e cioè dal carattere anomalo dell’incidente.

Inoltre, osserva che il test utilizzato, come risulta dalla CTU, aveva in sé un’elevata possibilità di falsi positivi e dunque era esso stesso inattendibile, conseguentemente censura la sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che l’esito del test non poteva più essere messo in discussione se non a mezzo di una querela di falso che non era stata in realtà proposta.

Gli Ermellini ritengono le censure inammissibili.

Secondo i Giudici di legittimità è del tutto secondaria la questione relativa alla possibile «inutilizzabilità del test alcolemico se effettuato in violazione di un diritto fondamentale» del conducente.

Ciò che risulta dirimente è il fatto che i Giudici di Appello non hanno ricavato lo stato di ebbrezza solo dal test alcolemico, ma lo riconducono da una serie di indizi, comprese le valutazioni effettuare dal CTU, e dalle espletate  prove testimoniali.

Conseguentemente, a prescindere dal test alcolemico, rimane accertato presuntivamente lo stato di ubriachezza alla guida.

Inoltre, gli ermellini sottolineano la irrilevanza linguistica e giuridica della equiparazione dei termini “ubriachezza” ed “ebrezza”.

La corte di appello ha equiparato la nozione di ubriachezza a quella di ebbrezza, sostenendo che “ove anche si dovesse ritenere che non era emerso uno stato di ubriachezza, anche quello di ebbrezza giustifica la non applicabilità della polizza».

Per fare chiarezza la Suprema Corte osserva che i Giudici d’appello hanno ipoteticamente ritenuto che anche l’ebbrezza sia rilevante, ma di fatto hanno accertato uno stato di vera e propria ubriachezza da parte dell’automobilista rimasto tetraplegico a fronte di un tasso alcolemico in misura dell’1,88 grammi per litro.

Conseguentemente, la censura relativa alla distinzione tra ebbrezza e ubriachezza è, al di là della sua astratta fondatezza, irrilevante.

Avv. Emanuela Foligno

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