Morta schiacciata dal suo stesso veicolo e risarcimento (Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2023, n. 4054).
Morta schiacciata dal suo veicolo lasciato in sosta: respinto il risarcimento per la perdita del rapporto parentale.
Danno parentale negato ai congiunti della donna unica responsabile dell’evento.
La vicenda trae origine da un tragico incidente che ha visto la vittima schiacciata dalla sua stessa automobile, lasciata in sosta senza la marcia inserita nel parcheggio dell’asilo nido del figlio.
Azionata la domanda di risarcimento jure proprio da parte del marito della donna, il Tribunale riteneva la donna unica responsabile del tragico evento e respingeva la domanda.
Il Tribunale di Padova rigettava la domanda ritenendo che il danno non fosse risarcibile in quanto addebitabile in via esclusiva alla vittima primaria del sinistro; condannava tuttavia l’Assicurazione ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in favore del proprietario del veicolo.
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 6/11/2018, accoglieva l’appello principale dei congiunti della vittima, ritenendo che, pur essendo la vittima primaria responsabile in via esclusiva del sinistro, ciò non comportava l’esclusione della garanzia assicurativa. A Sostegno di tale tesi i Giudici di appello richiamavano alcuni precedenti di Cassazione che hanno ritenuto la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevalente su quella di assicurato-responsabile.
Sulla scorta di tale ragionamento, in secondo grado, la Compagnia veniva condannata al pagamento della somma di Euro 330.000,00.
La Compagnia impugna in Cassazione lamentando, come primo motivo, la errata liquidazione del danno essendo la vittima responsabile dell’evento in cui perdeva la vita.
Nello specifico, con il primo motivo di ricorso la Compagnia assume che la sentenza è censurabile per avere omesso di richiedere al danneggiato la prova dell’effettivo pregiudizio subito ai sensi dell’art. 2697 c.c. e per aver omesso di considerare che, essendo la vittima primaria del sinistro anche l’unica responsabile del medesimo, la garanzia assicurativa doveva essere elisa da tale prevalente profilo di responsabilità. A sostegno della tesi la ricorrente cita il tenore testuale dell’art. 2043 c.c. il quale fa riferimento all’aver cagionato, con comportamento doloso o colposo, un danno ad altri e non anche a se stesso e i principi propri della materia assicurativa secondo i quali il diritto al risarcimento sorge solo e soltanto se la vittima primaria è distinta dal responsabile dell’evento, finendo altrimenti la garanzia per essere elisa dalla responsabilità.
Il motivo è fondato.
La Suprema Corte ritiene corretta la decisione di primo grado e statuisce la non risarcibilità del danno parentale patito jure proprio dal dal congiunto della vittima che sia stata l’unica responsabile del proprio decesso.
Non è risarcibile il danno parentale patito iure proprio dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso, giacché tale danno presuppone, a monte, l’esistenza di un illecito che abbia colpito la vittima primaria e da cui sia derivato il pregiudizio sofferto dal congiunto.
La sentenza impugnata ha erroneamente affermato il principio della risarcibilità del danno parentale anche se la responsabilità dell’evento fosse addebitabile esclusivamente alla vittima primaria del sinistro.
§§
E’ del tutto condivisibile la cassazione della sentenza impugnata in quanto, nella stessa, risultavano alterati i principi della materia assicurativa che sono stati costruiti sulla responsabilità dell’evento risarcibile.
Tali principi, come noto, non consentono il risarcimento dei danni in capo a chi sia stato l’unico responsabile del sinistro stradale.
Ma oltre a ciò vi è anche da considerare il principio generale, a monte, ovvero “nessuno ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni che abbia provocatoo a sé stesso.
Avv. Emanuela Foligno
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