Gastroenterite contratta nel villaggio turistico (Cassazione civile, sez. III, 18/01/2023,  n.1417).

Gastroenterite contratta nel villaggio turistico e pacchetto vacanza all inclusive.

La Corte d’Appello di Caltanissetta, in conseguente riforma della sentenza del Tribunale di Gela, ha rigettato la domanda proposta dai danneggiati nei confronti dell’Agenzia di Viaggi e del Tour Operator, di risarcimento dei danni rispettivamente sofferti in conseguenza dell’inadempimento del contratto “pacchetto turistico all inclusive”, avente ad oggetto una vacanza della durata di 8 giorni.

Il ristoro dei danni viene invocato per essere stati colpiti da una gastroenterite e ricoverati per tre giorni presso l’Ospedale, causata da “cibi o bevande consumati all’interno del villaggio”.

Avverso la suindicata pronunzia viene proposto ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia erroneamente escluso la solidarietà tra l’Agenzia di Viaggi e il tour operator; che la Corte non abbia considerato la ratio dei contratti di vacanza dei pacchetti turistici.

Preliminarmente, gli Ermellini evidenziano che nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso”, che si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio, vi è la caratterizzazione della “finalità turistica” che ne connota la causa concreta e assume rilievo.

Di talchè, l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.

Il “pacchetto turistico”, che può essere dall’organizzatore alienato direttamente o tramite un venditore, è costituito da tre elementi: il trasporto, l’alloggio e i servizi turistici non accessori. Tali elementi costitutivi assumono rilievo non singolarmente, bensì nella loro unitarietà funzionale.

Ciò chiarito, ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14, e quindi dell’analogo D.Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), art. 93 l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico. In altri termini, organizzatore e venditore rispondono per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente erogate, sia di quelle erogate da prestatori di servizi di cui si avvalgono.

In base alla nota regola degli oneri probatori, i debitori devono fornire la prova che il fatto lamentato dipenda da circostanze a loro non imputabili.

Trattandosi di contratto di vacanza “tutto compreso”, la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere tale da vanificare o rendere irrealizzabile la “finalità di vacanza”, laddove irrilevanti rimangono le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto.

L’impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione è una fattispecie del tutto diversa dall’impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) della prestazione.

La Corte di Appello non ha applicato detti principi. E’ stato accertato che “dopo due giorni dall’arrivo nel villaggio turistico, prima un figlio, poi l’altro, ed infine uno degli attori, sono stati colpiti da una gastroenterite e ricoverati per tre giorni. Altresì, risulta accertato che “altre venti persone circa, tutte provenienti dallo stesso Villaggio, si trovavano ricoverate, a causa degli stessi disturbi di gastroenterite”; e che “i malesseri accusati dai villeggianti fossero senz’altro riconducibili ad una disfunzione nella catena alimentare del villaggio turistico”.

I Giudici di appello hanno affermato che ‘”l’organizzatore e il venditore, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, sono tenuti al risarcimento del danno “secondo le rispettive responsabilità se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”, deve essere interpretata, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, nel senso che il tour operator e l’agenzia di viaggi venditrice del pacchetto sono da intendere responsabili soltanto dell’inadempimento degli obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del turista, sussistendo, quindi, un regime di responsabilità formalmente disgiunta e strutturalmente differenziata dell’organizzatore e del venditore, coerente con la sostanziale diversità delle funzioni economiche svolte dai due operatori turistici”.

 Ora, poiché l’agenzia di viaggi Giridoro, alla quale i G. non hanno contestato alcunché in ordine al suo mandato professionale, si è limitata a vendere il pacchetto turistico così come proposto dal Tour Operator, la stessa non può in alcun modo essere ritenuta responsabile dell’eventuale inadempimento degli obblighi di organizzazione che ricadono sul Tour Operator, né, tanto meno, per l’inadempimento da parte dei fornitori dei singoli servizi inclusi nel pacchetto turistico, quale il servizio di ristorazione erogato dal villaggio, in relazione al quale ebbero ad ammalarsi”.

Tale interpretazione, come detto, è del tutto errata. La decisione viene cassata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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