Sabbia sul fondo stradale e responsabilità del Comune (Tribunale Napoli, sez. VI, 30/01/2023, n.1026).
Sabbia sul fondo stradale e responsabilità del Comune per il decesso del trasportato.
Gli eredi del trasportato a bordo del motoveicolo deceduto citano a giudizio il Comune di Bacoli e il conducente del motociclo onde ottenere il ristoro dei danni per la perdita del figlio.
Deducevano che: il motociclista in data 15/12/2009, alle ore 22.30 circa, pur percorrendo la strada a velocità moderata, a causa di sabbia sul fondo stradale, perdeva il controllo del motoveicolo, per cui una ruota dello stesso urtava il marciapiede facendo sobbalzare il trasportato; in seguito il motociclo proseguiva la marcia, urtando prima lo spigolo del muro dell’entrata di un parcheggio, per cui il trasportato veniva sbalzato violentemente e cadeva a terra strisciando mentre il motociclo si fermava pochi metri più avanti; in seguito alla caduta, subiva gravi lesioni per le quali decedeva prima dell’arrivo dei soccorsi.
Pochi minuti dopo l’evento, intervenivano sul posto i Carabinieri i quali rilevavano traffico normale, tempo sereno, strada rettilinea a doppio senso di marcia e strada sdrucciolevole per presenza di sabbia sul fondo inerente alla spiaggia adiacente alla strada.
Si costituiva il Comune di Bacoli, il quale preliminarmente chiedeva rigettarsi la domanda per intervenuta prescrizione nei suoi confronti; nel merito eccepiva l’infondatezza in fatto ed in diritto della domanda, e chiedeva, altresì, di essere autorizzato alla chiamata in causa dell’Assicurazione.
L’eccezione di prescrizione è infondata.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
La previsione citata (art. 2947 c.c.) si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all’azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all’azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta.
L’oggetto del giudizio è senza dubbio riferibile al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito costituito dall’omicidio colposo; ne deriva che il termine prescrizionale è quello previsto per il reato di cui all’art. 589, co. 1 c.p., cioè 7 anni e sei mesi essendoci stato atto interruttivo. Il fatto si è verificato in data 25/08/2009 e l’attore ha messo in mora il Comune di Bacoli in data 9/01/2015, la domanda, pertanto, non è prescritta.
Nel merito, il Tribunale ritiene non raggiunta la prova che il motociclo perdeva il controllo a causa di sabbia sul fondo stradale.
Le testimonianze rese contrastano sulla presenza, o meno, della sabbia al centro della carreggiata. Inoltre, dalle fotografie allegate emerge che la sabbia fosse presente solo nel margine della strada, e non al centro della carreggiata.
Ad ogni modo, sottolinea il Giudice, se anche si volesse considerare la presenza della sabbia al centro della carreggiata, dall’istruttoria emerge che solo in occasione del vento la sabbia è solita passare al centro strada. E dunque il vento, in quanto fattore imprevedibile, non può certo determinare una responsabilità in capo al Comune.
Sul punto, infatti, l’art. 2051 c.c. statuisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Ebbene, il vento, ove in ipotesi avesse sospinto la sabbia al centro della carreggiata, deve considerarsi un evento che va oltre la normale previsione, quindi, non determinabile a priori, considerato che non risultano agli atti elementi sintomatici (metereologici o similiari) della possibilità concreta di prevedere la presenza di forte vento quel giorno.
Viene presa anche in considerazione la sentenza penale che ha individuato nella condotta di guida del motociclo l’unico antecedente causale dell’evento, “non potendosi sottacere come del tutto prevedibile si rilevi la presenza di sabbia sull’asfalto, attesa la prossimità della strada in cui aveva luogo l’incidente mortale ad una zona limitrofa alla costa”.
Pertanto, la mancanza di perizia ed esperienza del soggetto alla guida, unitamente al mancato uso del casco di protezione, sono stati i fattori che hanno determinato l’evento mortale. Di talchè non può discorrersi di responsabilità ex art. 2051 c.c. (insidiosità insita nella struttura e caratteristiche della strada), neppure nei termini di un mero concorso, del Comune.
Conclusivamente, l’unico responsabile del sinistro mortale è il conducente del motociclo, già riconosciuto responsabile in sede penale per omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p.
Alla vittima, tuttavia, viene accertata una incidenza del 20% nella causazione dell’evento, poiché viaggiava senza casco di protezione.
Avv. Emanuela Foligno
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