Rispetto del limite di velocità e decesso del trasportato (Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2022, n. 36520).
Rispetto del limite di velocità non rispettato provoca sinistro stradale e decesso del terzo trasportato.
La Suprema Corte ha cassato la decisione con cui la Corte di Appello affermava che “non è dato in alcun modo sapere se il rispetto del limite di velocità da parte del conducente avrebbe impedito il decesso del soggetto trasportato”.
A seguito di un sinistro stradale, provocato dall’invasione della opposta corsia di marcia, il terzo trasportato sull’altra auto coinvolta subiva lesioni che conducevano al decesso.
I congiunti azionavano causa risarcitoria e il Tribunale, riscontrato l’eccesso di velocità di entrambe le auto, affermava la concorrente responsabilità dei due conducenti nella misura del 70 e del 30% e accoglieva le domande attoree.
Tale decisione veniva riformata in secondo grado e impugnata in Cassazione.
I ricorrenti, in sintesi, censurano la ricostruzione della dinamica del sinistro e la affermazione della responsabilità di entrambi i conducenti.
In particolare, sostengono che risultando pacifico che lo scontro si sarebbe verificato anche in caso di rispetto del limite di velocità non sarebbe logico addossare un concorso di colpa al conducente del veicolo su cui viaggiava il trasportato deceduto.
In primo grado veniva ritenuto che l’eccesso di velocità aveva aggravato le conseguenze dell’impatto, rendendo più dirompente la forza d’urto e assumendo dunque un ruolo concausale nel decesso.
Invece, la Corte di Appello, riteneva errata tale conclusione “posto che non è dato in alcun modo sapere se il rispetto del limite di velocità da parte del conducente avrebbe impedito il decesso”.
Tale affermazione viene censurata dalla Cassazione che è addivenuta ad un esito assolutorio per il conducente del veicolo e la sua assicurazione stante la difficoltà di accertare l’incidenza causale della velocità irregolare sulla gravità delle lesioni riportate dal deceduto.
Viene pronunciato il seguente principio di diritto: “Laddove si accerti che la condotta colposa di un conducente (nel caso, per eccesso di velocità) abbia aggravato le conseguenze del sinistro che si sarebbe in ogni caso verificato a seguito della manovra di invasione della corsia opposta, risulta con ciò stesso assolto l’onere dei danneggiati di provare il nesso di causa fra la condotta di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro e il danno patito. In tal senso, incombe sul conducente che affermi che il danno si sarebbe egualmente verificato, a prescindere dalla propria condotta, l’onere di fornirne la prova.”
La sentenza viene cassata con rinvio in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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